Ordinanza n. 755 del 1988

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ORDINANZA N.755

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto e settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 20 settembre 1973, n. 38 (<Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20>), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato-Adunanza plenaria - sul ricorso proposto da Schenk Alberto contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n.97 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 198l.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 nel corso del giudizio promosso da Alberto Schenk per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4392 del 15 ottobre 1974, con la quale era stato approvato, con numerose modifiche, il piano urbanistico del Comune di S. Cristina - Val Gardena, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38;

che, ad avviso del giudice a quo, le predette disposizioni, nella parte in cui prevedono che la Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in condizione di controdedurre, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1967, n. 765, nonché degli artt. 4 e 8 dello Statuto, in quanto contrastano con il principio generale dell'ordinamento giuridico secondo cui i Comuni devono poter partecipare all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali;

che nel presente giudizio si é costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto, da un lato, nella legislazione statale la struttura del potere di modificazione del piano regolatore riconosciuto, in sede di approvazione, all'autorità superiore, non e influenzata dal riconoscimento della facoltà del Comune di controdedurre e, dall'altro, il potere di modificazione in sede di approvazione non e illimitato, ma condizionato dalla esistenza di singoli e concreti vincoli paesaggistici.

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui le modificazioni apportate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano urbanistico generale del Comune di S. Cristina Val Gardena sono di entità tale da comportare un mutamento sostanziale del piano urbanistico adottato dallo stesso Comune;

che, infatti, ove così non fosse, la questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per ammissione dello stesso giudice a quo;

che, tuttavia, la premessa di cui si é detto non trova nell'ordinanza di rimessione adeguata dimostrazione dal momento che l'unica modifica d'ufficio della quale si da conto (riduzione di circa un sesto, da 28 a5 ettari, della zona di espansione dell'abitato) non appare di per sé significativa della pretesa sostanziale innovazione alla previsione del piano o, comunque, di una innovazione sostanziale non compatibile con la volontà espressa dell'ente locale interessato;

che, inoltre, con deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano urbanistico rielaborato, mentre le disposizioni impugnate sono state modificate una prima volta con legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, ed una seconda volta con legge provinciale 27 gennaio 1987, n. 3;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se, anche alla luce delle intervenute modificazioni del piano urbanistico comunale di S. Cristina Val Gardena e delle disposizioni impugnate, permanga la rilevanza della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato Adunanza plenaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.