Ordinanza n. 752 del 1988

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ORDINANZA N.752

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (<Provvedimenti straordinari per la ripresa economica>), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dell'art. 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (<Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria>), convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, dell'art. 14, sesto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 (<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)>) e dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (<Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia>) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Ventimiglia nel procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altra, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia ed altri, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Latini Mario e l'E.N.P.D.E.P. ed altro, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Viale Lorenzo ed altri e di Latini Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ventimiglia, con ordinanza emessa il 26 aprile 1982 nel corso del procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 (<Provvedimenti straordinari per la ripresa economica>) convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (<Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria>), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie necessariamente identiche per effetto dell'unificazione dei livelli di prestazione, disposta dagli artt. 3 e 57 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, (R.O. n. 383 del 1982);

che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 nel corso del giudizio su ricorso promosso da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 (<Provvedimenti straordinari per la ripersa economica>) convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (<Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria>), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché dell'art. 14, 6° comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 (<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e legge finanziaria 1982>), che disciplinano l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, nella parte in cui operano un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche erogate dal Servizio Sanitario nazionale (R.O. n. 889 del 1983);

che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 nel corso del procedimento civile vertente tra Latini Mario e E.N.P.D.E.P. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 (<Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia>) e dell'art. 4, comma primo, del D. Legge 8 luglio 1974 n. 264 (<Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria>) convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono a carico dei dipendenti degli enti pubblici un prelievo contributivo previdenziale percentualmente maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie (R.O. n. 949 del 1983);

che, ad avviso del Pretore di Ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), le disposizioni impugnate, nel prevedere un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, integrano una ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con gli artt. 3 e 23 Cost., attesa l'identità del livello di erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;

che analoghe considerazioni sono svolte dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del 1983), relativamente anche ad altre disposizioni impugnate, per ciò che concerne il contributo previdenziale di malattia posto a carico dei dipendenti di enti pubblici già iscritti all'E.N.P.D.E.P.;

che, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (R.O. n. 889 del 1983), le disposizioni impugnate, nonché l'art. 14, 6° comma della legge 26 aprile 1982 n. 181, nel disciplinare l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, operano un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dando così luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che lede il principio della imposizione fiscale proporzionata alla capacita contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché ad una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti statali (ritenuta dell'1,15%) e dipendenti degli enti locali (ritenuta del 2,90%), con conseguente lesione del principio dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

che nei giudizi si sono costituite le parti private ribadendo le argomentazioni delle ordinanze di rinvio e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunziate disposizioni di legge;

che in tutti e tre i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo invece per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 167 del 1986), la complessità, anche in termini temporali, della riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto, della gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare), sicché tale processo di graduale adeguamento può svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi compiutamente in tempi ragionevoli, senza con ciò contrastare con i principi posti dagli artt. 3 e 23, Costituzione;

che, anche sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, che si assume all'incontro violato, andava e va riconosciuta all'organizzazione del Servizio Sanitario, così come egualmente già precisato nella citata sentenza n. 167 del 1986, prudente gradualità nella riorganizzazione;

che, essendo certa l'assenza di specifica connotazione tributaria nell'attuale disciplina dei contributi di malattia derivati dai vari differenziati sistemi mutualistici (sentenza n. 167 del 1986), risultano, del pari, infondate le censure prospettate sotto il profilo della violazione, da parte delle disposizioni impugnate, dei criteri di garanzia sull'imposizione tributaria;

che, allo stato, deve, pertanto, escludersi, conformemente a quanto messo altresì in risalto nella sentenza n. 431 del 1987, che la normativa impugnata contrasti con le norme costituzionali invocate, in vista della graduale omogeneizzazione del sistema di contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 (<Provvedimenti straordinari per la ripresa economica>) convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dell'art. 4, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (<Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria>), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, dell'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 (<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)>) e dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 (<Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia>) sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal Pretore di Ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), dal T.A.R. Liguria (R.O. n. 889 del 1983) e dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del 1983).

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.