Ordinanza n. 750 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.750

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 (<Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie>) promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma  -sui ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Università degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente contro il provvedimento del Rettore della Università di Parma del 31 ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva amministrativa del personale non docente dell'Università, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma denunciata - la quale, relativamente al personale precario non docente in servizio alla data del 1° gennaio 1977 presso le Università <che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio> prevede che <l'immissione in ruolo e disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e stato originariamente assunto >-non riserverebbe lo stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, <da una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e, dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo>;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la infondatezza della dedotta questione perché il riferimento fatto dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio, anche non continuativo, per almeno diciotto mesi <nell'ultimo triennio>, onde é possibile prescindere dall'originaria assunzione soltanto nell'ipotesi in cui il di pendente faccia valere, ai fini dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi, prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;

che si é costituita nel presente giudizio la parte ricorrente nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata.

Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi <originaria> anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un periodo autosufficiente e cioè per 18 mesi, anche non continuativi;

che il giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale in relazione al caso concreto che, ove sussista il presupposto su indicato, può essere definito indipendentemente da detta questione in base alla previsione della norma come in precedenza enunciata;

che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25 ottobre 1977, n. 808 (<Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università>), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.