Ordinanza n. 749 del 1988

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ORDINANZA N.749

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40 (<Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise>), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal T.A.R. per il Molise, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che il TAR per il Molise, nel corso del giudizio promosso da Angelo Caccavaio, dipendente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise, per l'annullamento della deliberazione del Commissario straordinario di questo Ente, con la quale era stato inquadrato nel livello funzionale di concetto con la qualifica di istruttore a decorrere dal 1° settembre 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 21 della legge regionale del Molise 9 novembre 1977, n. 40, nella parte in cui fissa per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo una decorrenza (1° settembre 1976) posteriore a quella (1° aprile 1972) fissata per la generalità dei dipendenti della Regione;

che, in particolare, la disposizione impugnata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe il canone di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza dell'inquadramento, una ingiustificata discriminazione tra i dipendenti dell'Ente di sviluppo ed i dipendenti della Regione;

che la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. perché, nel valutare in modo differenziato il servizio di ruolo e quello non di ruolo in un sistema in cui la progressione economica dipende esclusivamente dall'anzianità e nel discriminare, così, due categorie di impiegati addetti ugualmente a compiti propri della Regione benché in diverse strutture organizzative, non garantisce il buon andamento dell'amministrazione;

che nel presente giudizio non vi é stata costituzione delle parti né ha spiegato intervento la Regione Molise.

Considerato che la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 (<Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale>), all'art. 87, comma sesto, fissa la decorrenza agli effetti giuridici dell'inquadramento del personale regionale <al 1° aprile 1972 o alla data posteriore in cui il personale ha iniziato il servizio presso la Regione>;

che tale disposizione riguarda sia il personale dello Stato trasferito alla Regione in base ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia il personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o comunque in servizio presso la Regione, sia quello già dipendente dall'I.N.A.P.L.I. trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge;

che le funzioni esercitate dagli Enti di sviluppo agricolo sono state trasferite alle Regioni con la legge 30 aprile 1976, n. 386 (<Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo>), mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ha trasferito alle regioni le sole funzioni amministrative, <comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato> sugli enti di sviluppo operanti in ambito regionale;

che pertanto, essendosi realizzato il trasferimento delle funzioni dell'Ente alle Regioni soltanto con la legge n. 386 del 1976-che all'art. 5, lett. e), riserva al legislatore regionale la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli Enti di sviluppo agricolo, <in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi>- l'attribuzione ai dipendenti dell'E.R.S.A.M. dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti della regione - disposto dalla norma censurata con decorrenza 1 settembre 1976-non avrebbe potuto avere una decorrenza anteriore;

che pertanto la questione sollevata appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, (<Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise>) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.