Sentenza n. 741 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.741

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante: <Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi>, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 25 agosto 1977, depositato in Cancelleria il 2 settembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.- La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante <Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi>, per la denegata ipotesi che la normativa posta con tale decreto presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia.

L'art. 2 del detto decreto presidenziale dispone, infatti, che <i libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato, per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione>. Ove questa disposizione fosse applicabile alla Provincia di Bolzano, ne deriverebbe la violazione delle competenze provinciali in tema di manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle competenze in tema di istruzione elementare e secondaria, riconosciute dall'art. 9, n. 2, del medesimo Statuto speciale e così come disciplinate dalla normativa di attuazione.

La ricorrente richiama al riguardo l'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle province autonome, mediante decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche d'inquadramento del personale, del patrimonio degli <enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale> operanti in materia di manifestazioni ed attività culturali ed educative locali, e gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il trasferimento, mediante procedura sostanzialmente analoga, alla Provincia di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.

2.- Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili ed immobili delle sedi periferiche degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia di scuola materna, elementare e secondaria (art. 32 d.P.R. n. 116 del 1973) e compresa, come riconosce l'Avvocatura dello Stato, anche la sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui fine istituzionale e, appunto, di supporto all'insegnamento scolastico (art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la stessa provenienza del personale destinato a ricoprire gli uffici di vertice (art. 4 legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E analogamente deve ritenersi per quanto concerne la previsione, da parte del d.P.R. n. 691 del 1973, del trasferimento del patrimonio degli enti operanti in materia di attività culturali ed educative locali, almeno con riferimento al materiale in possesso della sede provinciale del Centro relativo alla cultura locale.

Di fronte alla individuata normativa di attuazione dello Statuto speciale, non può ritenersi che il successivo decreto presidenziale, oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiché questo decreto pone norme relative all'intero territorio nazionale, ma non suscettive di escludere l'operatività della disciplina dettata per la Provincia di Bolzano da fonte a ciò specificamente autorizzata.

Resta, dunque, interamente salva la trasferibilità del patrimonio della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi in relazione alle competenze provinciali suindicate.

Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre 1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione, diretta ai Provveditori agli studi ed al Sovraintendente scolastico della Provincia autonoma di Bolzano (autorità statale), ma non alla Provincia di Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie autorità statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, non potendo la nota stessa ne modificare la legge, ne costituire interpretazione vincolante di essa, ne determinare preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante <Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi>, proposta in via principale dalla Provincia di Bolzano, per violazione degli artt. 8, n. 4, 9, n. 2, 16, 19, 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 2, 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 e degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.