SENTENZA N.737
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione
Umbria notificato il 19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio
successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della conseguente
delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale e stata annullata la
deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del 18 novembre 1980,
recante la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo
indetto dal Comitato Olandese per la pace.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il
Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per
il Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco
D'Onofrio per
Considerato in diritto
1. -
2. - Il ricorso merita accoglimento.
Nelle more del presente giudizio e sopraggiunta la sentenza di questa
Corte n. 179 del
1987, che ha enunciato nuovi principi in tema di attività internazionali
delle Regioni. In tale pronuncia é stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che é possibile riscontrare
nell'ambito della realtà internazionale <alcune attività di vario contenuto
congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi
esteri, aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie
tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad
agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero infine,
l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive
condotte>.
Attraverso tali attività le Regioni <non pongono in essere veri
accordi ne assumono diritti ed obblighi tali da
impegnare la responsabilità internazionale dello Stato>, ma si limitano a
prevedere <lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di
conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare
analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la
realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei
competenti organi nazionali>. A giudizio di questa Corte, pertanto, <non
sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la
legittimità di tali attività, per le quali può essere
accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di <attività di mero
rilievo internazionale delle Regioni>.
3. -Tali principi possono essere correttamente adottati anche nel caso in
esame, dal momento che la semplice partecipazione di
un delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal
Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra quelle
<attività di mero rilievo internazionale> consentite alle Regioni, in
quanto insuscettibili di incidere nei rapporti internazionali o di impegnare la
responsabilità internazionale dello Stato. Né tale partecipazione- date le
finalità umanitarie connesse all'incontro e la varietà
delle tendenze ivi rappresentate-avrebbe potuto, di per sé, determinare quel
<pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese> in cui questa
Corte, nella sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di
dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello Stato nei
confronti delle attività regionali di <mero rilievo internazionale>.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso alla partecipazione
di un delegato della Regione Umbria al Forum di Amsterdam del 22 - 23 novembre
1980 e conseguentemente annulla il telegramma della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ufficio Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera
della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del 28
novembre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.