Sentenza n. 737 del 1988

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SENTENZA N.737

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale e stata annullata la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del 18 novembre 1980, recante la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo indetto dal Comitato Olandese per la pace.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco D'Onofrio per la Regione Umbria.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Umbria, con il ricorso di cui é causa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per il diniego da questi opposto-prima, mediante il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, del 22 novembre 1980 n. 200.8761 e, poi, mediante la delibera di annullamento della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719-alla delibera adottata dalla Giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n. 6427, relativa alla partecipazione di un delegato regionale al Forum promosso ad Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo.

2. - Il ricorso merita accoglimento.

Nelle more del presente giudizio e sopraggiunta la sentenza di questa Corte n. 179 del 1987, che ha enunciato nuovi principi in tema di attività internazionali delle Regioni. In tale pronuncia é stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che é possibile riscontrare nell'ambito della realtà internazionale <alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte>.

Attraverso tali attività le Regioni <non pongono in essere veri accordi ne assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato>, ma si limitano a prevedere <lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali>. A giudizio di questa Corte, pertanto, <non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di <attività di mero rilievo internazionale delle Regioni>.

3. -Tali principi possono essere correttamente adottati anche nel caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra quelle <attività di mero rilievo internazionale> consentite alle Regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rapporti internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato. Né tale partecipazione- date le finalità umanitarie connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate-avrebbe potuto, di per sé, determinare quel <pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese> in cui questa Corte, nella sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello Stato nei confronti delle attività regionali di <mero rilievo internazionale>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso alla partecipazione di un delegato della Regione Umbria al Forum di Amsterdam del 22 - 23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del 28 novembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.