Sentenza n. 733 del 1988

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SENTENZA N.733

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27) promossi con n. 13 ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1 s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tredici ordinanze di cui é causa presentano lo stesso contenuto: esse pertanto possono essere decise con un'unica pronuncia.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8, dove si prevede - secondo l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e condivisa dallo stesso Tribunale - l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore di quei dipendenti che - dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina - abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi.

Tale norma, ad avviso del giudice remittente, verrebbe a incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad una circoscritta categoria di dipendenti regionali, in una violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di potere legislativo.

3. La Regione Liguriaha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

L'eccezione non merita accoglimento.

Dal contenuto delle ordinanze e possibile desumere che la questione di costituzionalità di cui é causa é stata sollevata nei confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 <nella parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32 legge regionale n. 27 del 1978>. Quello che, di conseguenza, viene richiesto al giudice di costituzionalità non e la semplice eliminazione di una norma di favore, bensì l'estensione della stessa a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei giudizi a quibus.

Né, d'altro canto, risulta concludente contestare, ai fini dell'eccepito difetto di rilevanza, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche ai fini dell'inquadramento diretto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982. La pronuncia di incostituzionalità, ove venisse accolta nei termini in cui viene proposta, consentirebbe, infatti, di spostare l'accertamento del possesso di tali requisiti dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella della legge n. 8 del 1982, offrendo così anche ai ricorrenti - che sono venuti a maturare i requisiti stessi dopo la prima data - la possibilità di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata.

La questione si presenta, pertanto, rilevante per la definizione dei giudizi a quibus.

4. - La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i profili dedotti.

La norma impugnata ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale riferita ad una situazione del tutto peculiare, situazione determinatasi a seguito degli annullamenti disposti per violazioni procedimentali dal giudice amministrativo nei confronti dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza di tali annullamenti, nei confronti dei dipendenti risultati vincitori in questi concorsi - e che, di fatto, per un lungo arco di tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi - ha imposto alla Regione l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982.

Questa misura - per quanto espressa con formulazione inadeguata - non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla particolarità delle circostanze in cui é stata adottata, le censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. Tale categoria di dipendenti, per il fatto di aver esercitato funzioni connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole di una prova concorsuale (anche se successivamente annullata), disponeva dunque, di una posizione ben distinta da quella della generalità degli altri dipendenti regionali: tanto più ove si pensi che nei confronti dei primi e non dei secondi era già stato accertato il possesso dei requisiti indicati nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello funzionale immediatamente inferiore a quello della domanda; anzianità di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo di studio proprio del livello superiore).

In secondo luogo, non può neppure valere la censura relativa all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione risulta essere stata adottata dalla Regione proprio al fine di sanare la situazione d'illegittimità determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire, in attesa della definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale svolgimento delle attività regionali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Liguria con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 4 della legge regionale della Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante <Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27> con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.