SENTENZA N.730
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri notificato il 6 gennaio 1981, depositato in
Cancelleria il 20 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi
1981 per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della circolare prot. IV-13528/4.12 diramata il 13 maggio 1980 dalla
Regione Toscana (Dipartimento assetto del territorio) e concernente: <
Preparazione piani topografici per il censimento 1981 - Richiesta designazione-convocazione
riunioni>.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il
Giudice costituzionale Aldo Corasaniti;
uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di
attribuzioni nei confronti della Regione Toscana, in ordine
alla circolare prot. IV/13528/4.12 del 13
maggio 1980 con la quale l'assessore all'urbanistica (Dipartimento assetto del
territorio) della Regione Toscana predispone iniziative regionali in vista del
censimento generale della popolazione del 1981.
Viene dedotta l'invasione della sfera di
competenza dello Stato in materia di anagrafe della popolazione ed attività
connesse e si chiede venga accertato che spettano esclusivamente allo Stato la
formazione dei piani topografici di censimento ed il potere di direttiva e di
vigilanza in materia.
2. - Il ricorso non é fondato.
La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l'ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente, premesso (art. 3, primo comma) che il sindaco,
quale ufficiale del Governo, é ufficiale dell'anagrafe, dispone all'art. 9: a) che il Comune provveda alla individuazione e
delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale
in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate ed alla esecuzione degli
adempimenti connessi; b) che <i limiti ed i segni relativi> vengano
tracciati su carte topografiche; c) che il piano topografico costituito dalle
dette carte sia sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'istituto centrale
di statistica e venga tenuto al corrente a cura del Comune stesso. La stessa
legge stabilisce, all'art. 12, che la vigilanza sulla
tenuta delle anagrafi sia esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto
centrale di statistica.
Il regolamento di esecuzione della legge sull'anagrafe della popolazione,
reso con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, agli artt. 33, 34 e 35 detta le disposizioni per la redazione del piano
topografico relativo al censimento generale della popolazione, per il suo
aggiornamento e per la sua tenuta.
Il servizio anagrafico é una funzione dello Stato, che la esercita per mezzo
di un organo proprio, e cioè il sindaco, nella sua veste di ufficiale di
governo. Esso ha per oggetto la registrazione delle vicende attinenti alla
composizione delle popolazioni considerata nel suo aspetto complessivo in un
dato momento (censimento), ovvero nelle singole
modificazioni (operazioni di registrazione anagrafica). Il
censimento e, dunque, null'altro che una particolare, periodica, esplicazione
di tale funzione.
Nel caso in esame, occorre stabilire se le attività poste
in essere, e gli scopi perseguiti, dalla regione implichino interferenza
con le accennate attività svolte dallo Stato direttamente (Istituto centrale di
statistica), o dagli organi comunali in attuazione della competenza statale.
Dalla lettura della circolare impugnata si evince che scopo
dell'iniziativa della regione Toscana e <di determinare, attraverso una
razionale suddivisione del territorio in sezioni di censimento, una maglia
informativa elementare valida per ogni operazione di conoscenza e di
programmazione territoriale>. In tale prospettiva la regione intende
<assumere compiti di coordinamento e di sostegno per la formazione dei piani
topografici di censimento> secondo un piano articolato nelle operazioni ivi
contestualmente descritte: formazione di un gruppo di lavoro regionale per la
definizione di criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e per
la formulazione su di essi di <un parere preliminare all'approvazione
formale da parte dell'ISTAT>; promozione di un
comitato di coordinamento diretto ad istruire il personale di ogni comune e
segnalare le esigenze di sostegno tecnico; indizione di riunioni dei comuni
nell'ambito di ciascuna associazione intercomunale; sostegno dei comuni che ne
facciano documentata richiesta con personale tecnico.
Ora e anzitutto da rilevare che si tratta di attività e di dati messi a
disposizione dei comuni, e per essi dello Stato, in occasione del censimento, e
non di prescrizioni procedimentali imposte ai comuni stessi in
relazione alle operazioni del censimento loro proprie.
Ma, quel che più conta, é che prestazioni e risultati, tutti
riconducibili a una sorta di collaborazione tecnica offerta ai comuni, a
null'altro tendono, per quel che concerne l'interesse
della regione, che ad acquisire una serie di informazioni utili per le
operazioni <di conoscenza e di programmazione territoriale>, il che per
se stesso esclude che la predisposizione di essi importi interferenza o
turbamento rispetto alla funzione statale qui considerata.
Al riguardo va considerato che la regione é attributaria, per trasferimento operato dall'art. 79 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni
amministrative relative all'urbanistica, e che tali funzioni, secondo la
definizione data dal successivo art. 80, concernono la disciplina dell'uso del
territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché
la protezione dell'ambiente.
La legge 18 dicembre 1980, n. 864, di poco posteriore al provvedimento impugnato
e concernente appunto il dodicesimo censimento generale della popolazione,
all'art. 2 stabilisce poi che l'ISTAT e tenuto a
fornire alle regioni, alle province ed ai comuni che ne facciano richiesta <
i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita di rilevazione da utilizzare
per elaborazioni statistiche di interesse locale>.
Emerge in tal modo l'esistenza di un indirizzo normativo nel senso di
tracciare nella soggetta materia un quadro di rapporti fra Stato e regioni
inspirato al principio di leale cooperazione, cui sempre i rapporti anzidetti
devono uniformarsi, come più volte sottolineato da questa Corte (sentt. n.
359 del 1985, n.
201 del 1987; ord. n. 495 del 1988).
A tale principio é conforme il programma posto
con la circolare impugnata, sia per quanto concerne l'offerta di collaborazione
tecnica che per quel che riguarda la richiesta e l'acquisizione di informazioni
utili a fini di conoscenza e programmazione territoriale. A quest'ultimo
proposito, va ricordato come, secondo le pronunce di questa Corte sopra
indicate, il principio di leale cooperazione trova la sua più elementare e
generale espressione nell'imposizione del dovere di mutua informazione, sicché
le richieste e le attività inerenti alle reciproche informazioni per loro
natura non sono invasive delle rispettive competenze
dello Stato e della regione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta alla regione preordinare,
con la circolare prot. IV/13528/4.12 del 13 maggio
1980: la costituzione di un gruppo di lavoro regionale col compito di definire
i criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e di dare su di
essi un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT; la
promozione di un comitato di coordinamento regionale col compito di istruire il
personale di ogni comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico;
l'indizione di riunioni di tutti i comuni nell'ambito di ciascuna associazione
intercomunale; il sostegno tecnico, con proprio personale, ai comuni che ne
facciano documentata richiesta;
rigetta di conseguenza il ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione Toscana
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.