Sentenza n. 728 del 1988

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SENTENZA N.728

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della Regione Liguria riapprovata il 16 settembre 1981 avente per oggetto: <Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria>, pro mosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1981, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1. - II ricorso di cui in epigrafe investe due norme della legge della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti regionali, approvata, in seconda lettura, il 16 settembre 1981 e più precisamente: a) l'art. 4, quinto comma, che si assume in contrasto con gli artt. 117 e 97 Cost. per avere affidato ad uno strumento amministrativo (deliberazione del Consiglio) una disciplina (variazione delle dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo, terzo e quarto) ritenuta riservata alla legge regionale; b) l'art. 14, che si assume in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché con gli artt. 3 e 36 Cost., per aver statuito a favore del personale regionale un meccanismo di riconoscimento della anzianità pregressa più favorevole di quello previsto per i dipendenti statali.

2. - Come fatto presente dalla difesa regionale, dopo la proposizione del ricorso la Regione Liguria ha approvato la legge 23 giugno 1982 n. 33 che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio a fini economici, ha adottato per il personale regionale gli stessi criteri posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310. Con tale disciplina la Regionesi e, pertanto, puntualmente adeguata al rilievo a suo tempo mosso dal Governo in sede di rinvio della legge nonché alla conseguente censura espressa nel ricorso. Sul punto e, dunque, venuta a cessare la materia del contendere.

3. - L'esame va, quindi, circoscritto alla censura mossa, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 4, quinto comma, della stessa legge.

Tale censura risulta fondata.

Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel porre la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei propri dipendenti, ha istituito otto livelli funzionali, che sono venuti a sostituire le qualifiche già previste con le leggi 9 aprile 1973 n. 11 e 12 e con la legge 30 maggio 1978 n. 27. Con l'art. 4 della legge di cui e causa, la Regione, nel regolare la contrattazione decentrata, dopo aver previsto (al comma quarto) la possibilità di variare, con legge regionale, le dotazioni organiche dei diversi livelli - quando tale variazione si renda indispensabile per l'inquadramento del personale caratterizzato da profili professionali diversi da quelli previsti nelle norme regionali - ha anche sanzionato (al comma quinto) la possibilità per il Consiglio regionale di provvedere con propria deliberazione alle modifiche di organico dei livelli secondo (ausiliario qualificato), terzo (operatore) e quarto (coadiutore), a condizione di lasciare immutata la dotazione complessiva dei tre livelli.

Così operando la legge regionale ha sicuramente violato la riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione regionale dall'art. 97 Cost., secondo cui la disciplina degli aspetti fondamentali dell'organizzazione dei pubblici uffici va affidata alla legge, in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, la dotazione complessiva di un livello funzionale del personale regionale rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa la cui valutazione - in vista del perseguimento di un rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi indispensabile per il <buon andamento> dell'amministrazione - va riservata al legislatore regionale: e questo quand'anche il livello da considerare attenga a uffici ausiliari o, comunque, non dotati di rilevanza esterna.

Questa linea interpretativa é stata, del resto, recepita e affermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93) che, pur essendo intervenuta successivamente all'approvazione della legge regionale di cui e causa, non può non esprimere criteri di orientamento rilevanti e vincolanti per l'intera area del pubblico impiego regionale, indipendentemente dalla data della disciplina intervenuta nei vari settori.

L'art. 2 di tale legge-quadro, nel definire l'area della riserva legislativa, statale e regionale, in materia di pubblico impiego, ha infatti, incluso in tale area anche <i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche>,: in contrasto con tale disposizione, l'art. 4, quinto comma, della legge di cui é causa, nel regolare le possibili variazioni nella dotazione di tre livelli funzionali dell'impiego regionale (corrispondenti alle qualifiche in precedenza previste) ha ritenuto, invece, di poter affidare al potere amministrativo del Consiglio regionale la possibilità di variare la dotazione organica di ciascuno di questi tre diversi livelli alla sola con dizione di far salva la loro consistenza complessiva.

Così disponendo, la norma impugnata e venuta, dunque, a forzare il confine della riserva legislativa concernente la quantificazione complessiva di ciascuno dei tre livelli richiamati, incorrendo nel vizio contestato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante <Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria>, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 14 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.