Sentenza n. 698 del 1988

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SENTENZA N.698

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Dispenza Carlo e il Comune di Genova ed altro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Dispensa Carlo e del Consorzio Autonomo del Porto di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui, abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, escludono che i dipendenti di enti pubblici economici, eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire dell'assegno previsto dall'art. 3 citato, a carico dell'ente presso cui esso dipendente ricopre la carica elettiva, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che sussisterebbe tra i dipendenti di enti pubblici in genere, ai quali e concesso l'assegno, e i dipendenti di enti pubblici economici ai quali e negato.

2. - Le censure non sono fondate.

Il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche pubbliche, é stato disciplinato prima con la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, poi dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, che ha attribuito agli amministratori delle Province e dei Comuni, a seconda della densità della popolazione, una indennità mensile che successivamente e stata aumentata dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632. La più recente legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha regolato le aspettative, i permessi e le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali, corrisposte ai dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende, enti pubblici o privati, eletti a cariche pubbliche; l'art. 28 della stessa legge ha previsto la sostituzione delle norme delle precedenti leggi fra cui quelle dello Statuto dei lavoratori, ora censurate.

Nessuna delle leggi innanzi richiamate contiene la distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici. E l'indirizzo giurisprudenziale, anche della Corte di cassazione, successivo all'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), sul punto in esame, si é formato nel senso dell'applicabilità della legge n. 1078 del 1966, ora denunciata, anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, sia perché più favorevoli sia perché lo Statuto dei lavoratori che, nel regolare il rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, ha disposto il collocamento in aspettativa di questi ultimi eletti a cariche pubbliche, ha solo carattere generale, mentre la legge n. 1068 del 1966 ha disciplinato specificamente la materia.

L'interpretazione seguita ha, poi, fondamento nel testo delle leggi intervenute successivamente a completare la disciplina della materia, a iniziare dalla legge n. 169 del 1974 che non ha distinto tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici tanto che non si riscontrano validi motivi per una eventuale disparità di trattamento tra i dipendenti dei due tipi di enti pubblici.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.