Sentenza n. 696 del 1988

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SENTENZA N.696

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Toscana notificati l'8 novembre 1985 e il 16 marzo 1987, depositati in cancelleria il 22 novembre 1985 e il 23 marzo 1987 ed iscritti al n. 46 del registro ricorsi 1985 e al n. 9 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, in data 21 agosto 1985, recante: <Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente 6disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio6> e del successivo decreto di modifica in data 17 dicembre 1986.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

l.1 - La Regione ricorrente si duole che, con l'art. 3 del decreto del Ministro dell'Industria e Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, del 21 agosto 1985, n. 204, concernente la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio e conseguentemente con il decreto del 17 dicembre 1986 delle stesse autorità ministeriali, con il quale sono state apportate modificazioni solo marginali al primo, nella parte in cui dettano la disciplina di dettaglio dei corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204 del 1985, sia stata violata la sfera di competenza legislativa ed amministrativa attribuitale dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di <istruzione artigiana e professionale>. E ciò anche in relazione agli artt. 35 e 36 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che hanno definito tale materia come comprensiva della <formazione professionale per qualsiasi attività professionale e qualsiasi finalità> ed in relazione alla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, che fissa i principi cui le Regioni devono attenersi nell'esplicare la loro attività legislativa in materia.

2. - I ricorsi sono fondati.

La legge 3 maggio 1985, n. 204, prevede (art. 2) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la costituzione di un ruolo per agenti e rappresentanti di commercio.

L'art. 5 della stessa legge, tra i requisiti per ottenere la detta iscrizione, richiede la frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.

Il decreto ministeriale 21 agosto 1985, che contiene le norme di attuazione di detta legge, all'art. 3 prevede l'organizzazione dei detti corsi professionali, previo riconoscimento delle Regioni, da parte dell'Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.AS.A.R.CO.), delle camere di commercio e di altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano, tra i fini istituzionali, la formazione professionale, nonché delle imprese o dei loro consorzi di cui all'art. 5, comma IV, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Lo stesso articolo stabilisce alcune norme per la organizzazione dei suddetti corsi.

Aggiunge, inoltre, che le Regioni, in sede di riconoscimento dei corsi, fissino eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti.

2.1 -Dette norme ledono la competenza della Regione ricorrente, attribuitale dall'art. 117 Cost., che affida all'attività legislativa della Regione, tra le altre, la materia dell'istruzione artigiana e professionale, e dall'art. 118 Cost., che de manda alla Regione le funzioni amministrative nella stessa materia.

Mentre l'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 specifica che le funzioni amministrative relative alla materia artigiana e professionale concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità.

L'art. 5 della legge-quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, prevede la predisposizione, da parte delle Regioni, in conformità ai propri programmi di sviluppo, di programmi pluriennali e di piani annuali di formazione professionale, la cui realizzazione può avvenire o direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, se necessario, il loro adeguamento agli obiettivi del piano; o indirettamente, mediante convenzioni, nelle strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo. La stessa norma specifica i requisiti degli enti e le condizioni per la loro utilizzazione.

Nella materia di cui trattasi, spetta, quindi, alla Regione o la organizzazione diretta dei corsi professionali o la utilizzazione, ai suddetti fini, degli enti elencati nell'art. 3 del d.m. impugnato, con piena autonomia. La competenza delle Regioni non può essere limitata al mero riconoscimento di quanto effettuato dai suddetti enti che, peraltro, sarebbe atto dovuto, certamente limitativo della competenza e dell'autonomia regionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Regione Toscana l'istituzione e l'organizzazione dei corsi professionali per agenti o rappresentanti di commercio e, per l'effetto, annulla l'art. 3 del decreto 21 agosto 1985 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia (contenente norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, relativa alla disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.