Sentenza n. 695 del 1988

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SENTENZA N.695

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, avente per oggetto: <Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano>, promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 29 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 6 febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. -La Regione Liguria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, nella parte in cui stabilisce che il Club Alpino Italiano provvede alla formazione degli istruttori preposti ai corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche (lett. e) ed alla organizzazione e gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (lett..8 in quanto violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 35 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, invadendo la competenza regionale in materia di istruzione professionale ovvero di turismo.

2. - Il ricorso non é fondato.

L'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera. L'art. 4 dello stesso d.P.R. ha previsto che, fino a quando non si fosse provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restavano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine, tra l'altro, al Club Alpino Italiano.

Gli artt. 35 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 hanno specificato il contenuto delle funzioni amministrative relative alle materie dell'<istruzione artigiana e professionale> (art. 35) e del <turismo ed industria alberghiera> (art. 56).

La legge-quadro in materia di formazione professionale, 21 dicembre 1978, n. 845, all'art. 5, dispone testualmente che le Regioni predispongano piani annuali per le attività di formazione professionale la cui attuazione e realizzata direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate. E detti enti godono anche del finanziamento delle Regioni. La stessa legge, inoltre, specificando i poteri e le funzioni delle Regioni (art. 3), ha disciplinato la tipologia delle attività (art. 8) ed ha previsto il rilascio di attestati di idoneità al termine dei corsi di formazione dopo il superamento delle prove finali svoltesi dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici (art. 14).

Ma più specificamente la legge-quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n. 217, ha dettato i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze trasferite alle Regioni di cui al d.P.R. n. 616 del 1977 per garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, nella considerazione della loro rilevanza nazionale sotto il profilo sociale ed economico.

L'art. 11 dispone che le Regioni accertino i requisiti per l'esercizio delle professioni, tra l'altro, di guida alpina, di aspirante guida alpina, di maestro di sci o portatore alpino, di guida speleologica.

E dopo avere definito il profilo professionale dei suddetti, stabilisce (dodicesimo comma), in particolare, che le Regioni, per costoro, devono accertare adeguate capacita professionali in sede tecnica ed operative alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali. Tra questi Enti vi é certamente il Club Alpino Italiano, che é rimasto come ente a livello nazionale, anche a seguito del trasferimento delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia (art. 4, d.P.R. n. 6 del 1972).

Si rileva anche che l'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, affidava esplicitamente al C.A.I. di sovraintendere tecnicamente alla determinazione della capacita professionale delle guide alpine, degli aspiranti guide alpine, degli istruttori di alpinismo, delle guide speleologiche.

Il detto art. 2 é stato, poi, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, che ha attribuito al C.A.I. di provvedere a favore dei propri soci e di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto, alla organizzazione e alla gestione dei corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; alla organizzazione e alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, ai corsi di preparazione professionale ai sensi del citato art. 11 della legge n. 217 del 1983, per guida alpina, aspirante guida alpina o portatore, guida speleologica, nonché corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe.

L'accertamento della idoneità professionale é effettuato, però, dalle Regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative avvenuto con il d.P.R. n. 616 del 1977, ed alle stesse Regioni spetta la disciplina della composizione e del funzionamento delle apposite Commissioni (sent. Corte cost. n. 9/1979). Ciò é specificamente ribadito dall'art. 11 della legge- quadro n. 217 del 1983. Spetta alla Regione, peraltro, anche l'elaborazione e la valutazione della congruità dei criteri elaborati dagli enti nazionali rispetto all'accertamento ad essa rimesso, per i vari gradi di professionalità, delle adeguate capacita dei soggetti interessati.

Si attua, quindi, la necessaria collaborazione tra Stato e Regioni nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato in materia, già riconosciuta da questa Corte (ord. n. 195 del 1980), che, per altri profili, ha dichiarato la legittimità costituzionale del detto art. 11 della legge n. 217 del 1983.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (avente per oggetto: <Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano>), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dal Presi dente della Regione Liguria col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.