Ordinanza n. 688 del 1988

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ORDINANZA N.688

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 517 del 1987;

visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone che nella sentenza n. 517 del 1987 gli errori materiali siano corretti nel modo che segue:

- a pag. 11 (punto 3 del considerato in fatto) alla riga 24, dopo la parola <pertanto>, inserire la parola <chiedendo>;

- a pag. 11 (punto 3 del ritenuto in fatto) alla riga 25, dopo la parola <costituzionale>, in luogo di <di quest'ultima disposizione>, deve leggersi <dell'intero art. 2 bis>;

- a pag. 23 (punto 2.l. del considerato in diritto) alla riga 13, dopo la parola <motivazione>, in luogo di <o come>, deve leggersi <così come>;

- a pag. 34 (punto 4.l. del considerato in diritto) alla riga 23, in luogo di <745>, deve leggersi <475>;

- a pag. 37 (punto 4.l. del considerato in diritto) alla riga 1, in luogo di <745>, deve leggersi <475>;

- a pagina 39 (punto 4.l. del considerato in diritto) alla riga 14, in luogo di <nell'uso>, deve leggersi <nel caso>;

- a pag. 45 (punto 4.2. del considerato in diritto) alla riga 8, in luogo di <sport>, deve leggersi <spettacolo>;

- a pag. 46 (punto 5 del considerato in diritto) alla riga 22, in luogo di <59>, deve leggersi <56>;

- a pag. 54 (punto 9 del considerato in diritto) alla riga 16, in luogo di <59>, deve leggersi <56>;

- a pag. 59 (dispositivo) alla terza riga, dopo la parola <sollevata>, inserire <dalla Provincia autonoma di Bolzano>;

- a pagina 60 (dispositivo) dopo il 14° rigo, inserire: <- dell'art. 2, sesto comma, della predetta legge n. 65 del 1987, sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 ed 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. e agli artt. 117, 118 e 119 Cost.>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.