Ordinanza n. 686 del 1988

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ORDINANZA N.686

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dal Tribunale per i minorenni di Catania negli atti relativi a Cutrone Maria Luisa, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 settembre 1985, il Tribunale per i minorenni di Catania - ravvisando la sussistenza degli estremi per l'impugnazione del riconoscimento effettuato da tale Cutrone Giuseppe di una neonata da donna che non volle esser nominata nell'atto di nascita-sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, nella parte in cui <non prevede (...) che il riconoscimento di infrasedicenne, non riconosciuto da alcuno dei genitori, non possa avvenire o non produca effetto, senza il concorso della volontà di legale rappresentante del minore>;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il pro filo dell'ingiustificata disparità di trattamento del <minore infrasedicenne figlio di ignoti> rispetto all'infrasedicenne già riconosciuto da uno dei genitori nonché rispetto al sedicenne; b) con l'art. 2 della Costituzione, per violazione del diritto -annoverato fra quelli fondamentali - alla <identità sociale>; c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto per effetto di un riconoscimento non veridico il minore resterebbe avvinto all' <orbita di vita e di destino> del falso genitore e privato <di tutti i diritti e le prospettive esistenziali> che la legge sull'adozione (n. 184 del 1983) <gli riconosce e dischiude>;

che, in definitiva, il giudice rimettente sembra denunciare l'omessa previsione di alcuna tutela che consenta al minore infrasedicenne di evitare gli effetti del riconoscimento non veridico sin dal momento in cui esso avviene (senza dover attendere la proposizione dell'impugnazione di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile, nonché l'eventuale adozione, in pendenza di essa, dei provvedimenti ex art. 268 e seguenti del codice civile).

Considerato che l'ordinanza di rimessione é priva di ogni motivazione in ordine alla rilevanza dell'incidente;

che, inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice a quo, oltre a provvedere alla nomina di un curatore ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ha disposto, il trasferimento del minore presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia di Catania e, quindi, il suo collocamento presso una coppia di coniugi;

che, pertanto, la questione appare irrilevante, avendo, nella specie, lo stesso Tribunale per i minorenni già provveduto, anteriormente alla proposizione dell'impugnativa ex art. 264, secondo comma, del codice civile, a tutelare l'interesse dell'infrasedicenne onde evitare i paventati effetti del riconoscimento sospettato di non veridicità;

che, per altro verso, l'introduzione di una nuova disciplina che assicuri l'invocata tutela, non é riconducibile ad una soluzione costituzionalmente obbligata-solo in presenza della quale é operabile un intervento additivo della Corte - ma rientra, invece, nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.