Ordinanza n. 684 del 1988

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ORDINANZA N.684

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti.

Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, é stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma e stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.