Ordinanza n. 676 del 1988

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ORDINANZA N.676

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

INO NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, <in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo>.

Considerato che identico incidente di costituzionalità, già sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo giudice a quo (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) é stato da questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n. 454 del 1987;

che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre a modificare la precedente statuizione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt, 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.