Ordinanza n. 667 del 1988

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ORDINANZA N.667

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) e degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alberani Luciana ed altra e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1981 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Salviato Paolina e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri ed altro, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Morandi Aldegonda e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 881 del 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 1983;

4) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Focacci Mario e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che i Pretori di Bologna, con ordinanza in data 27 aprile 1981 (r.o. n. 428/'81), di Venezia, con ordinanza in data 19 novembre 1981 (r.o. n. 30/'82) e di Modena, con ordinanza in data 7 ottobre 1982 (r.o. n. 881/'82) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583, che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della relativa dichiarazione (commisurandosi i contributi dovuti alla Cassa medesima a tale reddito in ragione del 10%), con la perdita della pensione di sei mesi per il caso di ritardo e di diciotto mesi per quello di omissione;

che, con ordinanza in data 9 novembre 1982 (r.o. n. 432/84), il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attività per almeno cinque anni;

considerato che, successivamente alle ordinanze dei Pretori di Bologna, di Venezia e di Modena é entrata in vigore la legge 20 ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato la norma censurata con tali ordinanze, disponendo altresì il nuovo regime delle sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della previgente normativa, talché appare necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici per nuovo esame della rilevanza della questione in relazione al ricordato ius superveniens;

che la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare manifestamente infondata poiché, come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 132/84), nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, é giustificato porre la contribuzione a carico di tutti gli esercenti con continuità la professione e proporzionarla nella misura al reddito professionale, correlandola, così, alla capacita contributiva generica (desunta dal l'esercizio professionale) e specifica (desunta dal reddito dichiarato a fini fiscali), nonché applicare analoghi criteri per quanto concerne l'imposizione contributiva ai pensionati che continuino ad esercitare la professione rimanendo iscritti nel l'albo, essendo del tutto razionale ravvisare anche per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacita contributiva.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

a) ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, di Venezia e di Modena;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza

per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.