Ordinanza n. 660 del 1988

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ORDINANZA N.660

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2 (Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna - sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri Michele ed altri contro la U.S.L. n. 26 di San Giovanni in Persiceto ed altra, iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto la disdetta dei rapporti di convenzionamento esterno sorti fra una U.s.l. ed alcune istituzioni sanitarie private, il T.A.R. Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 (Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato);

che la norma impugnata, viene censurata nella parte in cui, prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validità del primo piano sanitario regionale, le convenzioni con le istituzioni sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il limite posto alla legislazione regionale dall'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto con i contenuti e i principi del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt. 53 e 55 della legge dello Stato 23 dicembre 1978 n. 833), e che imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale;

che non si sono costituite le parti del giudizio a quo.

Considerato che, in materia di convenzionamento, le regioni sono tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non impongono una durata triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformità ad uno schema-tipo approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro della Sanità;

che tali schemi, al momento dell'emanazione della norma censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di disdetta, non risultavano ancora approvati;

che, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo <fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria>, mentre le norme a regime (artt. 13, 25 e 31) appaiono pienamente conformi al principio della corrispondenza con lo schema tipo approvato dal Ministro della Sanità (art. 44 l. n. 833 del 1978);

che non é, infine, possibile censurare una norma regionale volta a facilitare il processo di armonizzazione delle convenzioni alle linee della nuova programmazione sanitaria, regionale e nazionale, prescindendo, in via transitoria, da un criterio, quale quello della durata triennale, non attinente ai contenuti della pianificazione, ne allora previsto, non risultando, a quell'epoca, ancora approvato lo schema-tipo ministeriale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma secondo, legge reg. Emilia- Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 (Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.