Ordinanza n. 657 del 1988

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ORDINANZA N.657

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge della Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 50 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Giusti Anna ed altri e la Regione Veneto, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Giusti Anna ed altri e della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria, avanzata dalla regione Veneto nei confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie e del contributo a carico delle farmacie non rurali, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 13 gennaio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 50 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), con riferimento all'art. 119, comma primo, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la predetta tariffa che, ai fini della determinazione della misura della tassa annuale di ispezione, sopprime la distinzione, presente nella legislazione statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti del tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), così violando i limiti posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo, Cost.;

che nel presente giudizio si sono costituiti i titolari delle farmacie, nonché l'Unione regionale dei farmacisti della Regione Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo a quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata;

che si é altresì costituita la regione Veneto concludendo per l'irrilevanza e, in subordine, per la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale.

Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore le leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61 che hanno modificato la tabella impugnata proprio nella parte oggetto della censura di costituzionalità;

che la seconda delle predetti leggi regionali prevede espressamente l'applicabilità della disciplina in essa contenuta alle <questioni tuttora pendenti> (art. 3, comma secondo);

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.