Sentenza n. 646 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.646

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Società Alpina e la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Provincia di Bolzano.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35-alla cui stregua il Giudice tavolare di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare <a nome della Provincia> la proprietà di un bene del demanio idrico provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo <straripamento di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino- Alto Adige, nei sensi di cui in motivazione>.

Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che l'art. 14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16, viene censurato sotto due profili.

In via principale, perché risulterebbero travalicati <i limiti di competenza legislativa per materia> spettante alla Provincia di Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, il quale, per quanto riguarda il settore delle acque pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia <solamente> con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con l'art. 9 n. 9 (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché, anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art. 9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4, e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 dello stesso Statuto.

2.-A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili dedotti, sono tanto il conferimento di <poteri amministrativi di accertamento> della demanialità ad organi della Provincia di Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari <effetti> sulle iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio di quei poteri. L'art. 14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, consta, invero, di dieci commi, i primi otto dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'iter procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.

Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità qui esaminata e da ritenersi circoscritta al nono comma.

E', infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del Pretore di Bolzano ha basato il decisum oggetto del reclamo proposto al giudice a quo, secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di un atto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale a valere quale titolo per intavolare <a nome della Provincia> la proprietà del bene ivi Considerato.

3. - La questione é fondata.

Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello subordinato.

Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli <per l'intavolazione della proprietà> dei beni del demanio idrico emerge - prima ancora che da un'analitica ricerca dei contenuti sottostanti alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - dal raffronto con la potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più in particolare, dal suo art. 4 n. 5, che esplicitamente include tra le materie di competenza regionale l'<impianto e tenuta dei libri fondiari>.

Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro fondiario rimanda in primis al <libro maestro costituito dalle partite tavolari> (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni relative ai beni del demanio idrico da tutte le altre iscrizioni tavolari (art. 8 del Nuovo testo), e da escludere che lo Statuto speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14- bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto, la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene di solito intesa come meramente integrativa della legislazione statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali.

Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione possono derogare alle norme statali in <materia di efficacia dei libri fondiari>, formula che richiede la previa individuazione dei titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt. 31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi effetti.

4.-Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie memorie difensive della Provincia vanno rapportate a quanto fin qui detto.

Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di rilevanza, le parti dell'art. 14-bis della legge 12 luglio 1975, n. 35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, ente titolare di demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni ente pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo gli appartengono.

D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14- bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento della demanialità provenienti da organi della Provincia, <ulteriori titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti> dagli artt. 31 e 33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più particolarmente, dalla lettera d) del l'art. 33, ove tra gli atti, in forza dei quali le intavolazioni possono eseguirsi, figurano inclusi i <provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione>.

Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia - sia in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si esprime in termini tanto generali da rinviare a <qualunque atto amministrativo definitivo>, sia in base al rilievo che, comunque, l'elencazione ivi contenuta non é tassativa, costituendo esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il quale <si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti pubblici>, così da non consentire di ricavare <ragioni per escludere gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto titolare del demanio in questione>-e di ostacolo il duplice dato che emerge dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera d), del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano, l'uno a <qualunque atto pubblico> e l'altro a <qualunque atto amministrativo definitivo>, compresi quelli configurati dalla legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto agli <atti pubblici> ed ai <provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione> configurati dalla legislazione statale o, tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione regionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono comma, della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.