Sentenza n. 645 del 1988

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SENTENZA N.645

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1.-E' sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo e tenuto a disporne l'audizione e prevede altresì che debbano essere parimenti sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost., perché, determinando l'invalidità dell'atto di controllo ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa, introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe il procedimento finendo per vanificarla.

2.-La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali invocati, é solo in parte fondata.

Può difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente, secondo cui la norma non e censurabile in assoluto in quanto e diretta a consentire una più attenta ed approfondita valutazione degli elementi a favore o a sfavore della legittimità delle deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonché dei rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale apprezzabile finalità, per altro verso la norma stessa, per come e congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di controllo, onde, sotto questo aspetto é invece censurabile.

Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio della potestà di annullamento, così paralizzandola, perché, ove per evitare la decadenza, tale potestà venisse ugualmente esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.

Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine-che, in mancanza di espressa previsione legislativa, e quello apprezzabile dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale -tale cioè da consentire di disporre l'audizione, lasciando successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini dell'esercizio della relativa funzione entro il termine previsto dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42) nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.