SENTENZA N.644
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANO
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina
dell'invalidità pensionabile) promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987
dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bernacchi
Bandecchi Loriana e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988
il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
uditi l'avv. Luigi Maresca
per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Va anzitutto rigettata la richiesta di dichiarazione
d'inammissibilità della proposta questione di
legittimità costituzionale. Se é vero che nell'ordinanza di rimessione
s'impugna nel dispositivo, l'art. 4 della legge 12
giugno 1984, n. 222, e anche vero che si tratta, ed in maniera evidente, d'un
errore materiale. Sempre, infatti, ci si riferisce, nell'ordinanza in
discussione, al contenuto del quarto comma dell'art. 1
della citata legge e mai a quello dell'art. 4 della stessa legge. E' certamente
da escludere, in ogni caso, che sorgano incertezze, nell'interpretazione
dell'ordinanza di rimessione, evidentissima palesandosi, in essa, la volontà
del giudice a quo di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione di cui all'art. 1, quarto comma,
e non a quella di cui all'art. 4, della legge n. 222 del 1984.
2. -La premessa sulla quale va fondata la
valutazione della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, e costituita dall'indagine
sulla natura dell'assegno d'invalidità di cui alla citata legge.
Si può, invero, anche prescindere dallo stabilire se sia corretto o meno
etichettare l'integrazione dell'assegno ordinario d'invalidità, di cui in
narrativa, come <integrabilità al minimo>: é ben vero, infatti, che nel
terzo comma dell'art. 1 della legge in esame é
prevista (insieme al rinvio, ai fini della determinazione dell'ammontare
dell'assegno ordinario, alle norme relative all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ovvero alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) un'integrazione,
a carico del fondo sociale, dell'assegno d'invalidità fino alla concorrenza
d'un importo, al massimo, pari a quello della pensione sociale; ma é del pari
vero che non sono in discussione, nel giudizio a quo, né il fatto che tale
integrazione non avvenga secondo la disciplina generale sui minimi di pensione
ne il fatto che il trattamento pensionistico legale minimo delle singole
gestioni costituisca il limite massimo dell'ammontare dell'integrazione in
esame; e, d'altra parte, la discrezionalità del legislatore nella
determinazione della situazione economico-finanziaria dell'invalido, quale
condizione per la sua esclusione dal diritto all'integrazione, discende dalla
natura, almeno anche assistenziale e sussidiaria, dell'assegno d'invalidità. In
conseguenza, risulta superata ogni utilità
interpretativa dell'<etichetta> da assegnare all'integrazione in esame.
Va rilevato che può anche discutersi sulle proposte di mutamenti relativi alla natura giuridica dell'assegno d'invalidità e
sulle <tendenze> che, in proposito, vanno manifestandosi: ma oggi,
nell'interpretare la legge n. 222 del 1984, va sottolineata la natura
assistenziale, od almeno mista, dell'assegno in esame. Il quarto comma
dell'art. 1 della citata legge, prima ancora
dell'esclusione del soggetto coniugato dal diritto all'integrazione
dell'assegno (qualora il reddito del medesimo, cumulato con quello del coniuge,
sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale) esclude dalla
stessa integrazione coloro che posseggono redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due
volte (e non a tre, come per i coniugati) l'ammontare annuo della pensione
sociale. Non v'é dubbio, pertanto, che il legislatore del 1984 e partito dalla
concezione <sussidiaria> dell'assegno d'invalidità, discendente appunto
dalla natura almeno parzialmente assistenziale
dell'assegno stesso. Quest'ultimo, fra l'altro, non trova corrispondenza in
alcuna provvista contributiva; sicché, é certamente da allontanare l'idea d'una prevalente natura previdenziale dell'assegno di cui
qui si discute.
Deriva che spetta al legislatore scegliere, in base alla generale
politica economico-sociale perseguita, le condizioni economico-
finanziarie alle quali subordinare l'intervento solidaristico pubblico. Ne ci si può esimere dal sottolineare che l'onere
finanziario relativo all'integrazione dell'assegno grava sul fondo sociale di
cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903 e, cioè, in sostanza, sull'intera
collettività nazionale e non su particolari comunità di lavoratori. Non può,
dunque, indiscriminatamente, senza riferimento alcuno al reddito in effettiva
disposizione dell'invalido, consentirsi l'integrazione in discussione: ciò
equivarrebbe ad irrazionalmente estendere il principio
solidaristico pubblico oltre i limiti entro i quali lo stesso principio ha
fondamento.
3.-Per quanto attiene, specificamente, alla seconda parte del quarto
comma dell'art. 1 della legge in esame, va
sottolineato che la norma impugnata, in tanto fa riferimento all'invalido
coniugato, in quanto, attraverso l'ammontare del cumulo dei redditi tra
l'invalido ed il coniuge, la stessa norma ritiene esclusa l'effettiva
situazione di relativa non abbienza dell'invalido,
alla quale la legge condiziona l'integrazione qui in esame: non si tratta,
pertanto, di discriminazione o di diverso trattamento tra invalidi coniugati e
non coniugati ma di determinazione d'un criterio, quello dell'ammontare del
cumulo dei redditi dei coniugi, attraverso il quale escludere la (relativa) non
abbienza dell'invalido.
E tal criterio non può ritenersi irrazionale: poiché, come si é
osservato, l'istituto dell'integrazione dell'assegno d'invalidità trova la sua
giustificazione (almeno anche) in un effettivo stato di bisogno della categoria
protetta, non sono rilevanti, al fine di determinare le condizioni del sorgere del
diritto all'integrazione, né la qualità né la provenienza delle diverse voci
che compongono il reddito mentre determinante e il
livello, derivante dal cumulo, del reddito stesso, tenuto conto soprattutto
dell'obbligo d'assistenza reciproca fra coniugi. Non soltanto é presumibile
che, dato un determinato livello del reddito, cumulato, dei coniugi, anche
l'invalido venga a godere, oltre che d'una normale riduzione delle spese, anche
dell'apporto e della collaborazione del consorte, ma
quel che più conta e l'obbligo d'assistenza che incombe su quest'ultimo;
rispetto a tale obbligo, quello d'assistenza dello Stato, della collettività
tutta, é sussidiario.
Come potrebbe, diversamente, ritenersi razionale un intervento dello
Stato nei confronti d'un invalido che, benché privo di
redditi propri superiori ai limiti di legge, versi effettivamente in
floridissima situazione economico-finanziaria a causa della convivenza con un
coniuge assai abbiente? Sono certamente ipotizzabili, data la variabilità ed irripetibilità del concreto, situazioni anomale in cui
gli oneri connessi all'andamento della famiglia compensino (e superino, forse)
il risparmio dovuto alla convivenza: ma al legislatore non é dato seguire la
non raggiungibile varietà del concreto, dovendosi lo stesso legislatore
limitare a prevedere situazioni tipiche e ricorrenti nella quasi totalità dei
casi.
Poiché l'opposta disciplina dell'integrazione dell'assegno in discussione
e cioè il tener conto, ai fini dell'integrazione, del solo reddito
dell'invalido, e non anche di quelli del coniuge di quest'ultimo, produrrebbe
anche gli effetti perversi ai quali si é innanzi accennato, mentre la scelta
effettuata con la norma di cui alla seconda parte del quarto comma dell'art. 1 della legge in discussione tiene conto della quasi
totalità dei casi di convivenza familiare, si deve escludere ogni censura
d'irrazionalità della scelta legislativa operata con la disposizione impugnata.
Le sentenze di questa Corte citate nell'ordinanza di rimessione non
valgono a sostenere l'assunto del giudice a quo, riguardando esse situazioni
del tutto diverse da quelle qui in esame: non v'é chi
non veda che la materia che si va trattando in questa sede, attenendo alla
natura ed ai limiti dell'intervento solidaristico- assistenziale dello Stato,
non consente analogia con materie diversissime, quali, ad es., quella del
cumulo dei redditi tra coniugi ai fini della tassazione dei redditi stessi.
Esistendo, dunque, particolare diversità tra la situazione dell'invalido
non coniugato il cui reddito é inferiore al minimo della pensione sociale e la
situazione dell'invalido il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, é
superiore a tre volte la stessa pensione sociale, la diversità di disciplina
tra le predette situazioni non soltanto non e ingiustificata ma, per le ragioni
sopra specificate, si manifesta razionale.
4. -Come non risulta violato, dalla norma
impugnata, l'art. 3 Cost. così, e per le stesse ragioni innanzi indicate, non
risultano disattesi i principi di cui all'art. 38 Cost.: la limitazione
contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'art. 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222 non vanifica ma determina in concreto, per la materia ivi
prevista, talune condizioni del sorgere dell'obbligo statale al mantenimento ed
all'assistenza di cui al primo comma dell'art. 38 Cost.: quest'ultimo, infatti,
prevede che il cittadino, oltre ad essere inabile al lavoro, ha diritto al
mantenimento ed all'assistenza sociale allorché manchi dei <mezzi necessari
per vivere>; ed é compito del legislatore precisare, nelle diverse realtà,
le situazioni nelle quali é razionalmente ravvisabile la predetta mancanza.
5. - La norma impugnata non viola neppure gli artt. 29
e 31 Cost.
A parere del giudice a quo la seconda parte del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 penalizzerebbe la famiglia
legittima a vantaggio di quella di fatto (non fondata sul matrimonio) in
contrasto con gli artt. 29 e 31 Cost. e potrebbe costituire incentivo alla
separazione legale dei coniugi, comunque, a separazioni fittizie idonee ad
eludere gli effetti del cumulo dei redditi di cui al comma in esame.
Di contro va osservato che, fino al momento in cui la famiglia naturale,
non fondata sul matrimonio, non avrà un <qualche> riconoscimento
giuridico, non é dato equipararla, e neppure giuridicamente
<confrontarla>, ai fini di verificare eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 Cost., con la famiglia legittima. E, d'altra
parte, come s'é già osservato, il legislatore opera su presupposti e situazioni
tipiche e non su anomale situazioni concrete.
In ordine alle indicate <frodi> alla
legge, va ricordato che non e in funzione delle stesse ipotetiche <frodi>
che va giudicata la legittimità costituzionale d'una norma: non potrebbe,
peraltro, ritenersi razionale una disciplina legislativa che, allo scopo
d'avviare alle predette eventuali <frodi>, scegliesse di non tener conto,
nella materia qui esaminata, del cumulo dei redditi tra coniugi e, pertanto,
consentisse, certamente contro
6.-In relazione all'ultima eccezione sollevata dal giudice a quo, secondo
la quale la limitazione dell'intervento assistenziale
dello Stato a favore dell'invalido, in relazione alla consistenza reddituale
del coniuge, impedirebbe all'invalido stesso di contribuire in misura rilevante
all'educazione, istruzione, mantenimento dei figli (tale contribuzione
costituisce, ex art. 30, primo comma, Cost., oltre che dovere, anche diritto)
ponendolo in una situazione d'inferiorità nell'ambito della famiglia, va ancora
ribadito che l'intervento assistenziale dello Stato trova, nelle ipotesi
d'invalidità, la sua ragione nella <non abbienza>
dell'invalido e non certo nella necessita d'ovviare a diversi stati
d'inferiorità in cui lo stesso invalido possa eventualmente trovarsi
nell'ambito della famiglia.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 38 Cost., con
ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Pretore di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 10/06/88.