Sentenza n. 629 del 1988

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SENTENZA N.629

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO  ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 12 luglio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1977, per conflitto di attribuzione sorto a se seguito del decreto n. 17 in data 22 aprile 1977 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, recante:

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

 

uditi l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. -Il conflitto di attribuzione elevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ha per oggetto il regolamento di esecuzione della legge della provincia di Bolzano 24 maggio 1976, n. 15, emanato con decreto del Presidente di quella Giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di classe siano unanimemente contrari all'adozione di un libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti, nonché nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso istituto d'istruzione secondaria non può adottarsi più di un unico testo per ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i principi della legislazione statale in materia (posto che l'art. 6, ottavo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che la scelta dei libri di testo spetta al collegio dei docenti) e il principio, costituzionalmente garantito, della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

 

Esso ha, inoltre, per oggetto l'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica una norma di legge (l'art. 4 della legge della provincia di Bolzano 5 settembre 1975, n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in conformità a quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di testo), in quanto, adottato nella forma regolamentare, sottrae un atto, che nella sostanza é legislativo, al controllo da parte dei competenti organi statali di cui all'art. 55 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto- Adige.

 

2. - Il ricorso é inammissibile.

 

Invero, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, e stato oggetto di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato con decisione 3 luglio 1981, n. 364, relativamente ai commi primo e secondo dell'art. 3 e, pertanto, anche nella parte (concernente il parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe) con riferimento alla quale é stato elevato il conflitto di attribuzione di cui al suddetto ricorso.

 

Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di un unico testo per ogni tipo di libro nelle classi parallele delle scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto (art. 5, secondo comma), il regolamento suddetto é stato modificato col successivo decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla suddetta disposizione.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sol levato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, in relazione al regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, dell'art. 6 della legge della stessa provincia 24 maggio 1976, n. 15.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.