Sentenza n. 628 del 1988

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SENTENZA N.628

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto comma, 2 e 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante: <Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti>, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 maggio 1985, depositato in cancelleria il 10 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Fabio Corenzoni per la Regione Toscana e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana contesta la legittimità costituzionale: a) dell'art. 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) nella parte in cui (primo comma) diversifica i corsi per centralinisti telefonici non vedenti effettuati presso le scuole statali o autorizzate, il cui compimento comporta l'automatica iscrizione nel relativo albo professionale, dai corsi professionali istituiti dalle Regioni a norma della legge 845 del 1978, ai quali consegue l'iscrizione nell'albo solo dopo l'espletamento di un esame finale che, in ogni caso, era richiesto per l'iscrizione all'albo dalla legge n. 594 del 1957; b) dello stesso art. 2 nella parte in cui (quinto e sesto comma) dispone che le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici pro grammi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti e debbono svolgere corsi periodici di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico del settore della telefonia; ed, infine, nella parte in cui (settimo e ottavo comma) prevede l'istituzione della commissione per l'esame terminale dei corsi professionali programmati dalle Regioni con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e ne regola, poi, la composizione; d) dell'art. 8, che pone a carico delle Regioni le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, oneri che prima erano a carico della Unione Italiana Ciechi.

Risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento operata per i due tipi di corsi, quelli effettuati nelle scuole statali o autorizzate e quelli professionali; l'art. 33 Cost., ove l'esame di abilitazione venga considerato esame di Stato, mentre in alcuni casi (art. 1, quarto comma) detto esame e vietato; l'art. 117 Cost., in quanto risultano regolate competenze spettanti alle Regioni in base al d.P.R. n. 616 del 1977 e alla legge-quadro n. 845 del 1978, cui fa rinvio lo stesso art. 2, secondo comma; gli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost., non trovando le suddette spese adeguata copertura nel bilancio delle Regioni.

2. - Le questioni non sono fondate.

La protezione dei non vedenti é iniziata con la legge n. 594 del 1957, sancendo, salve alcune eccezioni, l'obbligo, a carico dei datori di lavoro privati, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende statali, dell'assunzione degli abilitati alla funzione di centralinista, subordinatamente, oltre che alla esibizione del relativo certificato medico, al conseguimento di un diploma attestante l'idoneità alla funzione rilasciato da una scuola autorizzata o a seguito della frequenza di apposito corso promosso o riconosciuto dal Ministero del Lavoro.

La legge é stata oggetto di critiche soprattutto perché tutta la disciplina delle parti più qualificanti era accentrata presso il Ministero del Lavoro.

Le successive leggi (n. 778 del 1960; n. 155 del 1965; n. 482 del 1968; n. 397 del 1971) hanno dettato una disciplina più incisiva del collocamento dei non vedenti e hanno regolato, in modo più preciso e pressante, l'obbligo di costituzione del rapporto di lavoro.

La legge n. 113 del 1985, sempre ai fini del collocamento obbligatorio, che e di competenza statale e trascende la competenza regionale, contiene una nuova e completa disciplina in sostituzione di quella precedente. Sancisce un opportuno decentramento, dal Ministero del Lavoro alle Regioni, e rende ancora più incisivo l'obbligo delle assunzioni e più rapido l'avviamento.

Sono trasferiti a livello regionale l'albo professionale, che é tenuto e curato dagli uffici regionali del lavoro, e le prove per l'abilitazione alle mansioni di centralinista.

Per l'occupazione occorre, oltre il certificato attestante l'infermità, rilasciato dalla U.S.L., un diploma di centralinista telefonico, tranne che per coloro che già svolgono, da almeno sei mesi, le relative mansioni, per i quali occorre un attestato del datore di lavoro in ordine a tale svolgimento. L'art. 2 della legge recepisce, salvo l'incardinazione a livello regionale, il precedente sistema codificato dalla legge n. 397 del 1981.

Occorreva, allora, o l'abilitazione a seguito della frequenza di un corso svolto presso le scuole statali o autorizzate per ciechi o la frequenza di un corso professionale per disoccupati, istituito presso il Ministero del Lavoro.

I privi di vista che frequentano i corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina della legge n. 845 del 1978, conseguono l'abilitazione professionale ai fini della iscrizione a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al settimo comma. La disciplina relativa al conseguimento dell'attestato di cui alla legge n. 845 del 1978 (art. 14) non é affatto modificata per fini diversi da quelli della disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. Altri sono i corsi professionali organizzati dalla Regione ai sensi della legge n. 845 del 1978 per la formazione professionale e la elevazione professionale, finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche, necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti all'inserimento, alla qualificazione e alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori: essi sono aperti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e sono finalizzati anche alla formazione dei soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare corsi normali.

Ora, in base alla legge n. 113 del 1985, mentre il diploma rilasciato dalle scuole statali o autorizzate per ciechi abilita il privo di vista alla diretta iscrizione all'albo professionale, la frequenza di corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, organizzati nel quadro della formazione professionale, non legittima il cieco a chiedere l'iscrizione diretta all'albo ma solo a presentare domanda all'Ufficio regionale del lavoro per potere essere ammesso all'esame di abilitazione che sostanzialmente sostituisce la prova teorico-pratica di abilitazione.

In sintonia con la nuova organizzazione distribuita su basi regionali, le commissioni di esame per l'abilitazione dei centralinisti ciechi sono costituite con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Le altre norme riguardano l'assunzione al lavoro e il rapporto che si instaura.

L'art. 8, al fine di favorire le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alle possibilità di impiego dei non ve denti, pone i relativi oneri a carico della Regione, che può utilizzare, a tal fine, anche le somme riscosse a titolo di sanzione (art. 10, quarto comma).

Il differente trattamento stabilito dalla legge n. 113, che conferma quello già effettuato dalla legge n. 397 del 1971, trova la razionale e ragionevole giustificazione nel fatto che i corsi svolti nelle scuole statali o autorizzate hanno una disciplina sostanzialmente diversa dai corsi professionali regionali, con garanzie di gran lunga maggiori in ordine all'abilitazione dei centralinisti non vedenti, tali da potere essere imposti obbligatoriamente ai datori di lavoro senza alcuna altra verifica della loro idoneità professionale.

Detti corsi, per l'ammissione ai quali é richiesto il possesso del diploma della scuola dell'obbligo, hanno una durata biennale e svolgono un programma più completo di quelli regionali i quali hanno una durata inferiore all'anno scolastico e sono aperti a persone di qualsiasi età, anche prive di licenza della scuola dell'obbligo.

L'esame previsto dall'art. 2 non é esame di Stato ma solo un esame per la iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi per usufruire del collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge n. 113 del 1985.

La commissione di esame, disciplinata dall'art. 2, settimo comma e successivi, ha esclusivamente la funzione di svolgere compiti ad essa assegnati dal secondo comma e, cioè, l'attribuzione dell'abilitazione professionale ai soli fini dell'iscrizione all'albo professionale, il che non implica alcuna modificazione ne della disciplina degli esami previsti a conclusione dei corsi regionali professionali ne del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento degli esami.

Nessun onere finanziario é addossato alle Regioni senza copertura finanziaria. L'onere a carico della Regione già esisteva precedentemente alla legge in esame. Esso era inizialmente posto a carico dell'Unione Italiana Ciechi (legge n. 597 del 1957, modif. dalla legge n. 778 del 1960). Successivamente l'Unione Italiana Ciechi ha perduto la personalità giuridica di diritto pubblico (d.P.R. 23 dicembre 1978). Le funzioni relative alla trasformazione dei centralini sono state attribuite alle Regioni (art. 4) e alle Regioni é passata la sovvenzione data dallo Stato con il patrimonio mobiliare ed immobiliare (art. 6).

L'art. 7 del detto d . P. R. ha disposto che, in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 616 del 1977, i contributi dello Stato concessi alla U.I.C. con legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte concernente le attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, sono interamente attribuiti alle Regioni e l'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'U.I.C. per l'assolvimento delle funzioni trasferite ed attribuite alle Regioni e determinato dall'art. 8 dello stesso d.P.R.

Le due discipline coesistono ed hanno campo e sfera di attuazione diversi: l'una opera sul piano nazionale e l'altra sul piano regionale. L'una diretta al conseguimento di titoli idonei alla iscrizione all'albo nazionale professionale di centralinisti e l'altra concernente l'attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento sindacale (art. 14) o i titoli per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto comma, 2 e 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quinto comma, 81, quarto comma, 117 e 119 Cost., dal Presidente della Regione Toscana col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.