SENTENZA N.625
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con n. 4 ricorsi della
Regione Sicilia notificati il 17 dicembre 1979, il 9 maggio e il 10 luglio 1981
e il 23 aprile 1982, depositati in cancelleria il 21 dicembre 1979, il 29
maggio e il 18 luglio 1981 e il 28 aprile 1982 ed iscritti al n. 27 del
registro ricorsi 1979, ai nn. 18 e 31 del registro
ricorsi 1981 e al n. 5 del registro ricorsi 1982 per conflitti di attribuzione
sorti a seguito: a) del d.P.R. 1o giugno 1979, n.
501, recante: <Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n.
684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla
ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale>;
b) di atti e comportamenti presi da organi statali in materia di determinazioni
e tariffe relative a trasporti per collegamenti fra
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Guido Aula per
Considerato in diritto
1.-Poiché tutti i ricorsi deducono la lesione della competenza attribuita alla Regione Sicilia, dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, in materia di trasporti e comunicazioni marittime, i quattro giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Il ricorso n. 27/1979 ha per oggetto gli artt. 31, 34, 37, primo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 1o giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale).
Le censure alle suddette norme, delle quali in particolare si e detto in narrativa, hanno come elemento comune la mancata previsione in esse del parere preventivo della Regione ricorrente, in relazione alla regolamentazione dei servizi nazionali di trasporto che si svolgono nell'ambito della Regione stessa, o che direttamente la interessano, come stabilisce l'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), articolo alla cui luce va letto l'art. 22 dello Statuto, del quale anche si lamenta la violazione, unitamente agli artt. 17, lett. a), e 20.
Va tuttavia rilevato -come del resto ha riconosciuto la stessa Avvocatura dello Stato- che il regolamento impugnato non pretende minimamente di escludere l'intervento del rappresentante della Regione ed il parere della medesima in tema di istituzione e regolamentazione dei servizi marittimi, di cui si tratta.
Il silenzio delle disposizioni regolamentari sul punto non può infatti essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.
Non vi é quindi ragione di dubitare che, anche secondo l'impugnato regolamento di esecuzione, in sede di adozione dei concreti provvedimenti di istituzione e regolamentazione dei servizi marittimi in questione - provvedimenti che il regolamento contempla in via generale ed astratta-, l'amministrazione statale sia obbligata ad attenersi a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, come specificato dall'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953, e cioè ad acquisire il preventivo parere della Regione Sicilia.
Ciò importa la non fondatezza della censura prospettata con il ricorso in esame.
3.-Alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza, relativamente al ricorso n. 27/1979, appare fondato il
ricorso n. 31/1981, con il quale é stato sollevato conflitto, ad opera della
Regione Sicilia, avverso la nota del Ministro della marina mercantile, in data
9 maggio 1981, recante l'aumento delle tariffe passeggeri ed auto al seguito
sui collegamenti marittimi con
Non vi é dubbio, infatti, che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. n. 1113/1953, sicché era necessaria la preventiva consultazione della Regione Sicilia, che é invece illegittima mente mancata.
4. - Con il ricorso n. 18/1981,
L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto -dei quali la ricorrente ha espressamente dichiarato di ignorare gli estremi e che non sono adeguatamente individuabili alla stregua delle difese di merito opposte dalla Presidenza del Consiglio - importa la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. n. 526 del 1988).
5.-Con il ricorso n. 5/1982,
Lamenta infatti la ricorrente che, anche in questo caso, il provvedimento e stato adottato dallo Stato senza acquisire il parere della regione ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale e 8 del d.P.R. n. 1113/1953.
Il ricorso non é fondato.
Osserva
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara
che spetta allo Stato regolamentare i collegamenti marittimi interessanti
dichiara
che non spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina
mercantile in data 9 maggio
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia con atto notificato il 9 maggio 1981 (Reg. Confl. n. 18/1981);
dichiara
che spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina
mercantile in data 20 febbraio 1982, n. 311/311, la variazione degli orari
delle linee di navigazione gestite dalla Società Tirrenia
tra il porto di Tunisi e
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10/06/88.