Sentenza n. 620 del 1988

 

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SENTENZA N.620

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 aprile 1981, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura generale della Corte dei conti-Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul fiume Merse in provincia di Siena.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena.

Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, é entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale.

Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per danno ambientale da parte della Corte dei conti e poiché tale accertamento é ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della regione ricorrente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.