Ordinanza n. 605 del 1988

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ORDINANZA N.605

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 75, secondo comma, dello stesso codice e all'art. 4, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Crapanzano Gaetano e Crapanzano Catena, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 ottobre 1986 (R.O. n. 299/1987), il Tribunale di Torino ha sollevato, nel corso del giudizio civile per l'interdizione di Catena Crapanzano, questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile <in relazione agli artt. 75, secondo comma, del codice di procedura civile e 4, terzo comma, della legge n. 898 del 1970 per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione>;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa, contrasterebbero con i parametri costituzionali invocati;

che, nell'ordinanza di rimessione, si sostiene fra l'altro che il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione consisterebbe nella negata possibilità per l'infermo di mente-incapace naturale-di partecipare attivamente al procedimento;

che la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, secondo il giudice a quo, sarebbe rappresentata da una disparità di trattamento tra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello penale, é prevista la possibilità di nominare un curatore speciale per l'incapace naturale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

che l'ordinanza de qua, benché si riferisca ad altre norme, tuttavia considera la medesima questione;

che, di conseguenza, valgono nel caso considerato gli argomenti già sviluppati nella precedente decisione;

che, in particolare, l'esistenza di alcune deroghe al principio fissato dall'art. 75 del codice di procedura civile (che collega la rappresentanza processuale alla incapacità legale) non dimostra che si debba ricorrere alla nomina di un curatore speciale per gli incapaci naturali nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, a causa della particolare valenza che essi hanno sullo status delle persone (sicché la nomina di un curatore speciale potrebbe equivalere ad un'anticipazione del giudizio definitivo);

che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA.

 

Depositata in cancelleria il 31/05/88.