Ordinanza n. 603 del 1988

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ORDINANZA N.603

          ANNO 1988

 

         REPUBBLICA ITALIANA

   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA,  Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 (Conversione in legge del decreto- legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno), e successive modificazioni , promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Arangio Luciano ed altri e la S.p.A. Cosendin ed altro, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Siracusa con ordinanza del 21 febbraio 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti stessi e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni anche per i lavoratori già fruenti di tale trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni;

che, ad avviso del Pretore di Siracusa, il disposto dell'art. 2 della legge n. 301 del 1979 é inapplicabile alla fattispecie in assenza di accertamento e declaratoria dello stato di crisi dell'azienda ad opera del C.I.P.I.;

che, secondo il giudice rimettente, l'inapplicabilità del richiamato art. 2 della legge n. 301 del 1979, che dispone la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti individuali e la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Cassa integrazione guadagni anche per lavoratori già fruenti di tale trattamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 501 del 1977, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori, atteso il carattere assistenziale dell'istituto della Cassa integrazione guadagni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non risulta quando ai ricorrenti é stata concessa l'integrazione salariale, ai sensi della legge n. 501 del 1977, nè per quale periodo di tempo é stata dagli stessi domandata la prosecuzione del trattamento salariale, nè se vi sia stata da parte di alcuni o di tutti i ricorrenti fruizione del beneficio del collocamento in regime di <precedenza> presso altre aziende;

che, conseguentemente, non é possibile stabilire in base all'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo, ne risulta possibile determinare quali siano le successive modificazioni delle disposizioni che il giudice rimettente intende sottoporre al sindacato della Corte;

che, pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge impugnate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

         LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 (Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno), e successive modificazioni , sollevata , in riferimento all 'art . 3 della Costituzione, dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 31/05/88.