Ordinanza n.595 del 1988

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ORDINANZA N.595

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente,

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 1986-) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n. 3 ordinanze) e il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 3 e 7/prima serie speciale dell'anno 1988.

 

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Ritenuto che con le ordinanze n. 845 del 1987 emessa il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4 del 1988 emesse il 5 maggio 1987 e n. 3 del 1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n. 24 del 1988 emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28 del 1988 emessa il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di cittadini c.d. non mutuati, e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto ), in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost. (ord. nn. 1- 4 del 1988), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi nelle leggi di bilancio.

 

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

 

che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 14/1988 R.O. avendo il giudice rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte questioni;

 

che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987, relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di della normativa denunciata, , che dovrà essere ;

 

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali - cioé - da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

 

che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n. 41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8;

 

che pertanto la questione relativa al cosiddetto (art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81 Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);

 

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);

 

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.