Ordinanza n.586 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.586

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge sull'ordinamento dello Stato Civile e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma e 262, secondo comma, del codice civile, promossi con 2 ordinanze emesse il 9 ottobre 1987 dal Tribunale di Lucca sui ricorsi proposti da Ghiselli Franca e Gori Giuseppe ed altra, iscritte ai nn. 780 e 781 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 53/1a s.s. dell'anno 1987.

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con due ordinanze in data 9 ottobre 1987, ha sollevato <questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 della legge sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno>;

che le disposizioni denunziate (incluso in esse per errore manifesto anche l'art. 262, secondo comma, cod. civ.), le quali prevedono che ai figli legittimi <debba imporsi solo il cognome paterno evidentemente a causa dell'influenza che la concezione patriarcale della famiglia ha avuto ed ha nella nostra società>, sono ritenute dal giudice remittente in contrasto con le norme costituzionali citate perchè violerebbero: a) il diritto all'identità personale, impedendo ai figli legittimi di <evidenziare i due rami genealogici che costituiscono il fondamento della costituzione ereditaria (sic) dell'individuo>; b) il principio di eguaglianza, riservando ai figli legittimi <in punto di attribuzione del cognome> un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i figli naturali dall'art. 262, secondo comma, cod. civ., e per gli adottivi dall'art. 27, primo comma, della legge n. 164 del 1983; c) il principio di eguaglianza dei coniugi in ottemperanza al quale la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostituito alla patria potestà sui figli minori la potestà di entrambi i genitori;

che pertanto viene sollecitata una dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta <l'attribuzione del doppio cognome ai figli legittimi>, rimettendo al legislatore il compito di intervenire con una disciplina integrativa diretta a ovviare al <rischio di eventuali disfunzioni di carattere burocratico che dalla proliferazione dei cognomi può derivare>;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale introdotti dalle due ordinanze sopra indicate hanno per oggetto la medesima questione e quindi devono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che alcuni degli argomenti addotti dal giudice a quo, e precisamente quello desunto dal diritto all'identità personale tutelato dall'art. 2 Cost., e quello desunto dall'art. 262, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 3 Cost., sono già stati giudicati privi di consistenza da questa Corte in riferimento ad analoga questione sollevata da altro giudice e decisa con l'ordinanza n. 176 del 1988;

che non meno inconsistente é l'ulteriore argomento desunto, ancora in relazione all'art. 3 Cost., dall'art. 27 della legge 4 maggio 1983 n. 164, erroneamente interpretato nel senso che l'adottato assumerebbe sia il cognome del padre adottivo sia il cognome della madre adottiva: l'art. 27, primo comma, cit. dispone che <per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti>, e quindi il precetto successivo, a mente del quale egli <assume e trasmette il cognome (non i cognomi) degli adottanti> significa (in via di corollario) che, analogamente ai figli legittimi, l'adottato assume il cognome determinato dalla legge come segno distintivo dei membri della famiglia legittima costituita dai genitori adottivi col matrimonio, cioé, secondo l'ordinamento vigente, il cognome del marito;

che il limite derivante da tale ordinamento all'eguaglianza dei coniugi non contrasta con l'art. 29 Cost., in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unita della famiglia fondata sul matrimonio;

che le altre argomentazioni del giudice remittente si svolgono sul piano della politica legislativa, prospettando l'opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome <che individua l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare>, ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unita senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi (dovendosi notare, peraltro, che il sistema del doppio cognome- essendo indispensabile un correttivo per impedire che il numero dei cognomi aumenti in proporzione geometrica di generazione in generazione-consentirebbe alla madre di trasmettere il proprio cognome soltanto ai figli, non anche ai nipoti ex filiis);

che, oltre al sistema preferito dal giudice a quo, si prospetta un'altra soluzione, la quale evita la complicazione del doppio cognome, di guisa che si pone un problema di scelta del sistema più opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente al legislatore.

Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., sollevata dal Tribunale di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.