Ordinanza n.585 del 1988

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ORDINANZA N.585

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codi ce penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 862 del registro ordinanze del 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1° ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che la questione é già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 143 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale milita re di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 1° ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.