Ordinanza n.584 del 1988

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ORDINANZA N.584

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96, lett. I, legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento del l'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-sede di Catania-sui ricorsi riuniti proposti da Samperisi Nicolo ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza 16 dicembre 1985 (n. 442 del R.O. 1986) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981 n. 121, nella parte in cui dispone che il trattamento economico del personale dirigenziale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e disciplinato secondo le norme stabilite per la dirigenza civile dello Stato, anzichè secondo le norme concernenti la dirigenza militare; b) dell'art. 96, lett. 1), della medesima legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui dispone che al personale dirigenziale dei ruoli civili della pubblica sicurezza sia concesso, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il più favorevole trattamento economico previsto per il corrispondente personale militare, in via provvisoria anzichè in via definitiva;

che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3 e 36 Cost., dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli ex ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza transitati nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 36 punto X, nn. 24, 27, 29 della stessa legge n. 121 del 1981, i quali pur svolgendo le medesime funzioni attribuite indifferenziatamente a tutto il personale dirigenziale, continuano a percepire il trattamento economico militare, di fatto più favorevole.

Considerato che l'art. 20 della l. 10 ottobre 1986, n. 668 ha modificato tale normativa estendendo al personale delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il trattamento economico concernente la dirigenza militare;

che, tale modifica non ha effetto retroattivo, per cui permane la rilevanza delle questioni sollevate, con riferimento agli effetti prodotti dalla normativa impugnata anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 668 del 1986;

che la creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di personale militare, in sede di riforma dell'Ordinamento della pubblica sicurezza-concernenti situazioni ritenute meritevoli di un trattamento particolare, in relazione al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento-rientrava nella discrezionalità del legislatore;

che la posizione del personale transitato in tali ruoli, proprio perchè istituiti in relazione a situazioni particolari, non é omogeneo rispetto a quella del personale inquadrato nei ruoli ordinari;

che stabilire la misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee - quali sono, appunto, quelle in riferimento alle quali le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate-rientra nella discrezionalità del legislatore, non censurabile in questa sede.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96, lett. l), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sollevata con ordinanza 16 dicembre 1985 (n. 442 del R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.