Ordinanza n.583 del 1988

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ORDINANZA N.583

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Adamitico Alfredo ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/I a S.S. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 31 maggio 1985 (n. 359 R.O. del 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non prevede l'applicabilità, ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennità prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unita da sbarco, unita anfibie, reparti incursori e subacquei;

che tale questione é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo che la norma impugnata avrebbe posto in essere una discriminazione fra i subacquei delle forze armate e quelle della pubblica sicurezza.

Considerato che la norma impugnata era già stata abrogata, al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 22 della l. 23 marzo 1983, n. 78, ma sostituita con norma (art. 9) analoga, anch'essa attributiva dell'indennità in questione al solo personale della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e non anche a quello della pubblica sicurezza;

che la rilevanza della questione permane, avendo gl'interessati richiesto all'Amministrazione la corresponsione dell'indennità prima dell'entrata in vigore della l. n. 78 del 1983;

che, peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato appare nettamente differenziata rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

che parimenti differenziati sono i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennità, per cui non é possibile istituire alcuna comparazione tra essi alla stregua del principio di uguaglianza;

che del tutto immotivata appare l'allegata violazione degli artt. 36 e 97 Cost., i quali, d'altronde, potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza - non dedotta dal giudice a quo-della retribuzione complessiva del personale in questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate), sollevata con ordinanza 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.