Ordinanza n.578 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.578

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano notificato il 31 luglio 1978, depositato in cancelleria il 7 agosto 1978 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di accordo nazionale tipo, in data 31 maggio 1978, per le convenzioni nazionali uniche recanti la disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici e pediatri, ai sensi dell'art. 8 della l. 29 giugno 1977, n. 349.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che con ricorso in data 31 luglio 1978 la Provincia Autonoma di Bolzano sollevava conflitto di attribuzione contro lo Stato in ordine all'accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche recanti la disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici e pediatri, perfezionato in data 31 maggio 1978, in attuazione dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349;

che a fondamento dell'impugnazione veniva addotta la violazione: a) dell'art. 9 della richiamata legge n. 349 del 1977, dove, nel prevedere l'istituzione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri e per gli specialisti, si stabiliva il diritto di iscrizione anche per i medici residenti in altra Provincia, <tenuto conto per la Provincia di Bolzano dello Statuto di autonomia e delle norme di attuazione relative>; b) del principio desumibile dagli artt. 99 e 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove si parifica, nell'ambito della Regione, la lingua tedesca a quella italiana; c) del principio sancito dall'art. 89 dello stesso Statuto a tutela della ripartizione proporzionale tra i vari gruppi etnici dei posti disponibili nella Provincia di Bolzano; d) delle norme di cui al d.P.R. 25 luglio 1976 n. 752 per la concreta attuazione dei principi richiamati in materia di accesso agli impieghi pubblici;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, al fine di sostenere l'infondatezza del ricorso.

Considerato che l'accordo nazionale tipo perfezionato in data 31 maggio 1978 si presenta come atto di natura convenzionale alla cui stipula hanno concorso, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349, i Ministri per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro , congiuntamente ai rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative delle categorie interessate all'accordo;

che l'atto in contestazione, per la sua stessa struttura, non ha assunto le caratteristiche di atto dello Stato suscettibile di invadere la sfera di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano;

che il ricorso risulta, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto del presupposto dell'esistenza di un atto dello Stato lesivo della competenza provinciale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro lo Stato relativamente all'accordo nazionale tipo, perfezionatosi il 31 maggio 1978, per le convenzioni nazionali uniche recanti la disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici e pediatri ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.