Sentenza n.573 del 1988

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SENTENZA N.573

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 13 settembre 1980, depositato in cancelleria il 26 settembre successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con il quale e stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Liguria.

Considerato in diritto

1.-La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), denunciando l'invasione delle competenze legislative regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 27, lett. e) ed all'art. 30, lett. D e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonchè all'art. 6 lett. J) ed h) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

La Regione chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato di adottare tale regolamento di esecuzione e che lo annulli.

2. -Il ricorso con il quale é stato proposto l'enunciato conflitto é inammissibile per genericità.

In proposito va rilevato che il regolamento impugnato si compone di 79 articoli e di alcuni allegati, che disciplinano numerosi e svariati aspetti della complessa materia.

Nel ricorso introduttivo (pag. 6), dopo una serie di censure di carattere generale nelle quali si sostiene la spettanza alla Regione della materia dell'assistenza sanitaria, si dichiara espressamente che <il contraddittorio consentirà di ulteriormente sviluppare e motivare> dette censure, essendo <in tale contesto più agevole individuare le singole disposizioni del regolamento 327/1980 che potrebbero ritenersi immuni da illegittimità in rapporto alle residue competenze statali di cui all'art. 6, lett. f) ed h) della legge 833/1978>.

Orbene, nonostante tale esplicita riserva di precisare sia pur a contrario le disposizioni del regolamento ritenute invasive, ciò non e avvenuto nel prosieguo del giudizio, in quanto la memoria difensiva prodotta dalla Regione per l'udienza di discussione non contiene la preannunciata specificazione, limitandosi a ribadire le censure generiche del ricorso, ampliando le argomentazioni, senza però individuare le norme nei cui confronti le censure possano essere sicuramente dirette.

Nè in mancanza di tale specificazione, potrebbe questa Corte assumersi il compito di effettuare l'individuazione delle singole norme invasive, attesa la già enunciata complessità del regolamento che, peraltro, non potrebbe essere annullato nel suo complesso, perchè esso, per espressa dichiarazione della stessa regione ricorrente, contiene norme certamente di spettanza dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.