Sentenza n.568 del 1988

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SENTENZA M.568

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Gozzelino Callisto contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982.

Visti l'atto di costituzione di Gozzelino Callisto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avv. dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-E' sottoposto all'esame della Corte l'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo) relativamente al secondo comma, aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649), il quale stabilisce, per gli ex dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo inquadrati nei ruoli dello Stato, l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli effetti delle controversie-per l'attribuzione della qualifica-instaurate successivamente al 31 dicembre 1976.

Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con l'art. 24 Cost., primo comma Cost., in quanto, essendo stata pubblicata (G.U 26 gennaio 1977) in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre il riconoscimento giudiziale della qualifica (31 dicembre 1976) comprimerebbe, con effetto retroattivo, il relativo diritto di azione, nonchè con l'art. 3 Cost., in quanto, sia pur limitatamente ai rapporti tra i lavoratori e lo Stato, la mancata attribuzione di effetti ad una sentenza, dipendendo unicamente dalla proposizione o meno di una domanda giudiziale entro un certo termine che prescinde da quello prescrizionale, oltre che fonte di ingiustificate disparità di trattamento, risulterebbe del tutto irragionevole.

2.-La questione, sotto entrambi gli indicati profili non é fondata.

In proposito appare utile precisare che il testo originario dell'art. 9 del d.P.R. n. 649 del 1972 prevedeva l'inquadra N. 568 - Sentenza 11 maggio 1988 619 mento nei ruoli dello Stato <in base alla posizione giuridica rivestita alla data del 1° gennaio 1970 e, per il personale assunto successivamente, in base alla posizione giuridica rivestita all'atto dell'assunzione>. Nella norma originaria non vi era dunque alcuna previsione per quel che concerneva eventuali mutamenti delle qualifiche, per effetto di sentenze intervenute successivamente alle date suddette.

Con l'art. 1 del d.P.R. del 1976, n. 937, é stata inserita una disposizione, che é quella denunciata, nella quale si é, da un canto, spostata al 31 dicembre 1972 la data di riferimento della qualifica rivestita ai fini dell'inquadramento, ma si é, dall'altro, introdotta una ulteriore disposizione di favore, dandosi rilievo alle modifiche successive conseguenti ad eventuali riconoscimenti in sede giudiziaria di qualifiche diverse, ponendosi però come limite, per l'opponibilità alla amministrazione finanziaria delle sentenze intervenute in tal senso, la circostanza che i relativi giudizi siano stati instaurati entro il 31 dicembre 1976.

Non ha perciò fondamento la tesi di un preteso contrasto con l'art. 24 Cost., da intendersi riferito al primo comma, perchè la norma denunciata non preclude agli interessati il diritto di agire, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1976 nei confronti del datore di lavoro originario, ma per una evidente esigenza di certezza, intende solo limitare l'opponibilita-che il legislatore avrebbe del tutto ragionevolmente potuto negare, come era avvenuto in un primo momento - alla amministrazione dello Stato, presso la quale doveva essere disposto il nuovo inquadramento, delle sentenze conclusive delle controversie instaurate prima di tale data.

Nessuna violazione del diritto di azione costituzionalmente garantito può annettersi perciò a tale limitazione, perchè esso non può ritenersi comprensivo della possibilità - in linea di massima esclusa-di opporre le sentenze a soggetti <terzi> rispetto al rapporto fatto valere in giudizio.

3. - Neppure può condividersi l'assunto del contrasto della norma denunciata con l'art. 3 Cost., apparendo ragionevole che la limitazione in parola sia stata posta con riferimento ad una data anteriore (31 dicembre 1976) a quella di entrata in vigore della norma stessa (27 gennaio 1977). Tale norma, nell'ammettere l'opponibilità di dette sentenze, non aveva difatti lo scopo di sollecitare l'instaurazione di giudizi per far lievitare il livello delle qualifiche del personale inquadrato fin dal 1972, ma, disponendo tale beneficio, intendeva solo ancorarlo ad una data certa, uguale per tutti, quasi coeva alla emanazione del provvedimento legislativo in cui era compresa, il che appare pienamente ragionevole, ed esclude perciò l'asserita disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), relativamente al secondo comma aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.