Sentenza n.561 del 1988

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SENTENZA N.561

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 maggio 1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto: <Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977, depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione.

Considerato in diritto

Come fatto presente dalla difesa regionale, nelle more del giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta é intervenuta ripetutamente, -mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n. 7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 - a regolare la materia dei provvedimenti intesi a favorire l'informazione sull'attività regionale, posta ad oggetto della legge di cui e causa. In particolare, con la più recente legge regionale (n. 62 del 1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni e le modalità per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La disciplina posta dalla legge impugnata risulta, pertanto, superata dalla legislazione regionale attualmente in vigore.

Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977 recante <Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.