Sentenza n.556 del 1988

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SENTENZA N.556

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Considerato in diritto

1.-Oggetto della questione di legittimità costituzionale é l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonchè dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni dalla adozione.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti locali.

2.-La questione é fondata, sia pure solo parzialmente.

La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di quindici giorni, a pena di decadenza.

Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale, perchè difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni comunali e provinciali, <deve far menzione se siansi prodotte opposizioni>.

In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione che, per quel che si e detto, assume rilievo anche con riferimento al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli, potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale Sardegna.

A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei termini e per la durata indicata.

Quella della decadenza é difatti una previsione che non attiene alla materia dei controlli, bensì alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato adempimento delle formalità di pubblicazione determina appunto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle deliberazioni stesse.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della Regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (I controlli sugli Enti locali) nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità montane, organismi comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.