Ordinanza n.537 del 1988

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ORDINANZA N.537

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all 'art . 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevedono, per il collezionista di armi comuni da sparo e per il detentore di munizioni per armi comuni da sparo, il medesimo trattamento previsto per il collezionista di armi da caccia e per il detentore di munizioni da caccia, ovverossia l'esclusione della licenza di collezione rilasciata dal Questore per la detenzione di armi fino al numero di sei e per la detenzione delle relative munizioni sino al numero di mille;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che il diverso regime al quale é assoggettata la detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento rispetto a quello delle armi comuni da sparo (e delle munizioni di queste ultime) trova giustificazione - come emerge dai lavori parlamentari (cfr. Atti Camera, VI legislatura, II Sottocommissione, Seduta del 26 marzo 1975)-nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina;

che tale giustificazione appare ragionevole e quindi non risulta violato il principio costituzionale di eguaglianza;

che, pertanto, la questione proposta dal Tribunale di Cremona va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.