Sentenza n.534 del 1988

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SENTENZA N.534

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 25 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio 1979 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal Ministro per i lavori pubblici in data 1° marzo 1979, n. 145, relativo alla sostituzione del Presidente e di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia.

Considerato in diritto

1. - La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145-col quale si é provveduto a sostituire il presidente ed un componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia - sia stato emanato in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977 n. 683 e in violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.

2. - La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal decreto ministeriale anzi detto nella competenza regionale posta dall'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, che, sostituendo l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana concernenti le opere pubbliche), conferisce alla regione <le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata>.

Non é dubbio che in tale materia sia compresa quella relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

3.-Le commissioni di vigilanza sono state istituite presso i provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R. 24 maggio 1964, n. 655, con competenza in materia di assegnazione (e di decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi attinenti a tali materie. Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni già attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133, 228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni nonchè dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

La nomina delle anzidette commissioni regionali é devoluta dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964 al Ministro per i lavori pubblici.

Stante la stretta inerenza, anzi l'appartenenza, dei compiti devoluti alle Commissione alle materie relative all'edilizia economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della Regione Sicilia, non e dubbio che la nomina della commissione regionale siciliana spetti alla Regione e rientri nella competenza dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova base nell'art. 4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.

La fondatezza di tale interpretazione e testualmente confermata dal secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che della originaria competenza statale fa espressamente salve soltanto le attribuzioni spettanti al Ministero delle difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione la nomina del presidente e dei componenti della Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia; ed in conseguenza annulla il decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145, relativo alla sostituzione del presidente e di un componente di tale commissione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.