Ordinanza n.527 del 1988

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ORDINANZA N.527

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di Nuzzo Pasquale ed altre e Nuzzi Flora e tra Liguori Marco e Negri Maria iscritte al n. 324 del registro ordinanze 1981 e al n. 1003 del registro ordinanze 1983, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981 e n. 102 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Nuzzi Flora e Negri Maria, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all'eredità in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540, secondo comma, del codice civile;

che tali diritti sono viceversa riconosciuti al coniuge putativo, secondo il rinvio operato dall'art. 584, primo comma, del codice civile, che espressamente richiama l'art. 540, secondo comma, del codice civile;

che a parere del giudice a quo si realizzerebbe un deteriore trattamento per il coniuge legato al de cuius da un valido matrimonio rispetto a colui il cui matrimonio sia stato successivamente dichiarato nullo;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che si sono costituite le parti private le quali, anche con memoria presentata nell'imminenza della camera di consiglio, hanno richiesto la declaratoria d'illegittimità nell'ipotesi che la norma impugnata fosse da interpretare nel senso voluto dalle ordinanze di rimessione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti concernendo entrambi la medesima questione;

che, contrariamente all'assunto del giudice a quo, nella successione ab intestato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonchè di uso sui mobili che la corredano (se di proprietà del defunto o comuni) sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario;

che l'omesso richiamo dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, da parte della disposizione impugnata (come anche del successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti in argomento competano al coniuge autonomamente e cioé si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi;

che, per converso, il rinvio contenuto nell'art. 584 del codice civile sta soltanto a significare che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo;

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, onde la proposta questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile sollevata, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.