Ordinanza n.515 del 1988

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ORDINANZA N.515

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 dell'anno 1987, prima serie speciale.

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Unidal e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Milano sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) nella parte in cui esclude la deducibilita, ai fini del calcolo dell'I.lo.r., delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto, riducendolo;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata contrastava con i principi enunciati, in materia di I.lo.r., dalla legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva la s.p.a. Unidal in liquidazione, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e spiegava intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

che le istanze della parte e dell'interveniente venivano ulteriormente illustrate in memorie presentate in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che la questione é stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 54 del 1988, in cui si é osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge di delega n. 825 del 1971, prevedendo <l'applicazione della imposta (I.lo.r.) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.r.pe.g.>, non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti;

che, pertanto, il legislatore delegato, usando della propria discrezionalità (v. sent. n. 156 e ord. n. 321 del 1987), non ha violato in alcun modo le norme costituzionali richiamate dalla Commissione rimettente.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.