Sentenza n.510 del 1988

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SENTENZA N.510

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del disegno di legge della Regione Abruzzo approvato il 27 ottobre 1982, riapprovato il 13 aprile 1983, avente per oggetto: <Norme in materia di usi civici e gestioni delle terre civiche>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 1983, depositato in cancelleria il 12 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Considerato in diritto

Come rilevato all'udienza pubblica dall'Avvocato dello Stato, la Regione Abruzzo ha recentemente emanato una nuova normativa in tema di usi civici. Trattasi, precisamente, della legge 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 19 marzo 1988.

La legge regola ex novo l'intera materia ed é chiaramente sostitutiva di quella impugnata. Fra l'altro, l'art. 5 di essa disciplina il procedimento per l'intesa alle legittimazioni in maniera del tutto diversa da quella prevista dal censurato art. 9 del precedente disegno di legge.

Pertanto, va dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.