SENTENZA
N.503
ANNO 1988
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso
con ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Atendoli Ruggero e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il
Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Considerato in diritto
1. - La questione, avente per oggetto l'art. 8, quarto
ed ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38 della Costituzione, é fondata.
L'art. 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge
30 aprile 1969, n. 153, disciplina i trattamenti pensionistici, sorti, sulla
base di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo della contribuzione
maturata in Italia ed in altri paesi esteri.
In particolare la norma prevede che al lavoratore,
il quale acquisisca il diritto a pensione in virtù di contribuzioni versate
in più paesi, la pensione stessa venga erogata ed integrata al minimo,
anche se egli non abbia maturato il medesimo diritto nel paese estero.
Allorchè tale ultima eventualità si verifichi, si
procede al calcolo della pensione secondo il regime della più favorevole
assicurazione ed il trattamento viene corrisposto- proporzionalmente ai periodi
assicurativi-dai diversi paesi assicuratori (c.d.
pro-rata): soltanto in tale ipotesi l'integrazione al minimo viene riassorbita
in relazione agli importi pagati in pro-rata.
2. - E' agevole rilevare come il divieto di
integrare al minimo la suddetta anticipazione per i titolari di altro
trattamento pensionistico, sancito dalla prima parte dell'ultima proposizione
contenuta nell'ultimo comma del citato art. 8, non abbia nulla a che vedere nè con il particolare regime della pensione de qua, nè con lo speciale meccanismo di liquidazione sopra
descritto.
Trattasi in realtà di una delle tante
preclusioni all'integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni
riconducibile alla generale previsione di cui all'art. 2, secondo comma, lett.
a), della legge n. 1338 del 1962 ovvero alle analoghe ipotesi contenute in
disposizioni similari, oggetto della declaratoria di illegittimità
costituzionale già più volte sancita da questa Corte (cfr. da
ultimo la sent.
n. 184/1988).
3.-La peculiare forma di corresponsione della
pensione maturata per effetto di periodi contributivi in paesi diversi ha
indotto il giudice a quo ad individuare erroneamente come tertium
comparationis i percettori di tale trattamento (che
vanno astrattamente riguardati come titolari di un'unica pensione),
prospettando una disparità di trattamento tra essi, che godono
dell'integrazione, e chi, come il ricorrente nel giudizio di rinvio, se la veda
negata in quanto titolare di altra pensione.
In realtà la denunziata disparità di
trattamento sussiste non già nei termini di cui all'ordinanza di
rimessione, ma va apprezzata alla stregua della reiterata affermazione della
Corte intesa a far venir meno sino al 1o ottobre 1983 ogni ostacolo
all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione.
Tale appunto era la situazione dell'attore nel
giudizio a quo.
Come si evince dagli atti di causa, venne a questi
negata dall'I.N.P.S. l'integrazione della pensione di vecchiaia sulla base di
un espresso richiamo alla contemporanea titolarità di pensione diretta
dello Stato.
4.-E' opportuno chiarire che la declaratoria
d'illegittimità della norma impugnata implica esclusivamente il
riconoscimento del diritto all'integrazione della citata anticipazione del
trattamento pensionistico, restando pienamente legittimo il riassorbimento di
detta integrazione fino a concorrenza del pro- rata la dove si determinino le
condizioni per l'erogazione di tale trattamento.
In altri e conclusivi termini: sino all'entrata in
vigore del l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dettato un
generale regime dell'integrazione al minimo per le ipotesi di cumulo di
più pensioni, deve affermarsi l'illegittimità dell'art. 8, quarto
ed ultimo comma, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della
contribuzione relativa a periodi di attività lavorativa svolta in Italia
ed all'estero allorchè il beneficiario sia
titolare di altro trattamento di pensione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte
in cui, nell'ultima proposizione, dispone <non spetta ai titolari di altro
trattamento di pensione ed>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.