SENTENZA N.497
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Marconi Alberto e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.
Visti
l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi
l'avv. Giuseppe Li Marzi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-L'ordinanza
del Pretore di Bologna in epigrafe pone in dubbio la legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dell'art. 13 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge
16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), nella parte in cui fissa in lire 800 al giorno
l'indennità <ordinaria> di disoccupazione.
2.-Va
anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) in relazione a
ciò, che, mancando i presupposti per la esperibilità
del procedimento monitorio, nel corso del quale il Pretore ha sollevato in via incidentale
le questioni suindicate (esistenza di un credito di somma determinata), sarebbe
inesistente lo stesso giudizio a quo. Infatti, a prescindere dalla
considerazione che la domanda di ingiunzione aveva ad oggetto una somma
determinata (in quanto l'istante chiedeva un importo pari alla differenza tra
l'ammontare dell'indennità speciale di disoccupazione e la somma
percepita a titolo di indennità ordinaria, sicchè
l'esistenza o no del diritto sarebbe stata questione di merito), in ogni caso
la denunciata mancanza non avrebbe comportato l'inesistenza del giudizio a quo.
Alla
decisione del merito non é di ostacolo neppure l'emanazione del d.l. 21
marzo 1988, n. 86, con il quale é stata introdotta una nuova
regolamentazione della materia, disponendosi fra l'altro (art. 7, comma primo)
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'importo
dell'indennità e fissato in una misura percentuale della retribuzione.
La nuova regolamentazione, infatti, non é retroattiva, e quindi non
é applicabile all'area temporale cui si riferisce il giudizio a quo.
3.-Secondo
l'ordinanza di rimessione la norma denunciata si pone in contrasto, oltre che
con l'art. 2 Cost., con:
a) l'art.
3 Cost., in quanto opera una discriminazione sfavorevole per i lavoratori in
generale-in presenza delle stesse condizioni oggettive e soggettive: la
cessazione del rapporto di lavoro e la involontarietà dello stato di
disoccupazione-rispetto ai lavoratori dell'industria (l. 5 novembre 1968, n.
1115, l. 24 febbraio 1980, n. 33), dell'edilizia e dei settori affini (l. 6
agosto 1975, n. 427, cit. legge n. 33 del 1980) ed, in parte, dell'agricoltura
(l. 8 agosto 1972, n. 457, l. 16 febbraio 1977, n. 37), per i quali
l'indennità di disoccupazione-disciplinata come indennità
<speciale>-, é sensibilmente più elevata ed é
commisurata al reddito precedentemente goduto dal lavoratore;
b) con
l'art. 38 Cost., in quanto non assicura ai lavoratori in generale mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.
4. -Sotto
il primo profilo la questione non é fondata.
Vige-é
vero-una particolare disciplina dell'indennità per la disoccupazione
involontaria dovuta ai lavoratori dell'industria.
L'indennità,
corrisposta per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,
é, infatti, pari all'80 per cento della retribuzione ordinaria percepita
nell'ultimo mese di lavoro, con un tetto di lire 600.000 mensili, che viene
peraltro di anno in anno rivalutato in relazione all'80 per cento dell'aumento
dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata,
nell'anno precedente, con effetto dal primo gennaio di ogni anno (cfr. legge n.
33 del 1980).
Deve anche
riconoscersi che il descritto trattamento é più favorevole
rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dalla norma
impugnata.
Tuttavia
é noto che l'attribuzione dell'indennità speciale ai lavoratori
dell'industria rientra in un insieme di misure del legislatore dirette a
sollevare il settore produttivo in argo mento, in ragione dell'importanza ad
esso attribuita nell'economia nazionale, dalle conseguenze dei fenomeni di
crisi, cui il settore medesimo era particolarmente esposto.
Ed
altrettanto deve ritenersi dell'analogo trattamento riservato ai lavoratori
agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dell'edilizia e di settori affini
(cfr. leggi sopra richiamate), trattamento di favore connesso al carattere
delle lavorazioni svolte in tali settori, contrassegnate da periodi di
inattività legati, per l'agricoltura, al ciclo stagionale e, per
l'edilizia, alla discontinuità della produzione di opere.
Si
é in presenza, dunque, di interventi che, per essere giustificati dalla
considerazione di date situazioni occupazionali nel quadro di valutazioni di
politica economica generale, non si prestano quali termini per un'utile
comparazione ai sensi dell'art. 3 Cost.
5. -Sotto
il secondo profilo la questione é invece fondata.
La norma
impugnata mira a dare attuazione all'art. 38, comma secondo, Cost., il quale
riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti e assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione
involontaria. La protezione così garantita ai lavoratori postula
requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla
tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall'art. 2 Cost.
Ora non
può ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una
norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di
una somma di danaro (indennità) quell'apprestamento di mezzi adeguati
alle esigenze di vita che e il contenuto della protezione costituzionale in
argomento, non stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della notevole
diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad
assicurare anche in prospettiva temporale l'adeguatezza nei sensi suindicati
dell'indennità e quindi del trattamento di disoccupazione involontaria.
Non vi
é dubbio, d'altra parte, che, come é del resto confermato dalla
adozione della nuova regolamentazione suindicata, il trattamento stabilito con
la norma impugnata sia da ritenere inadeguato, quanto meno a causa
dell'incidenza-non considerata dalla norma impugnata-della
svalutazione monetaria sull'indennità, che di esso costituisce, in
quanto modo prescelto dalla legge per la realizzazione della garanzia
costituzionale, il nucleo essenziale (non rileva la concorrenza, opposta
dall'I.N.P.S., di <prestazioni accessorie> alcune delle quali neppure
previste in modo esclusivo per l'ipotesi di disoccupazione involontaria, come
l'assistenza sanitaria, l'accreditamento della contribuzione figurativa). Di
ciò questa Corte deve trarre le conseguenze, nell'esercizio dei propri
poteri, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
stessa (cfr. per valutazioni analoghe, la sentenza n. 560 del
1987).
Compete
quindi al legislatore l'adeguamento dell'importo dell'indennità come
determinato dalla norma che si dichiara costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto- legge 2 marzo
1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.
114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore
monetario ivi indicato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21/04/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Aldo
CORASANITI, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 27 Aprile 1988.