Ordinanza n.494 del 1988

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ORDINANZA N.494

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/I a S.S. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 26 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (<Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico>), nella parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

che tale questione é analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 601 del 23 dicembre 1987;

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi da tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico), sollevata con l'ordinanza 26 gennaio 1987 (r.o. n. 545 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 3. 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.