Ordinanza n.493 del 1988

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ORDINANZA N.493

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Genova-premesso che il 6 maggio 1986 la polizia giudiziaria aveva sequestrato presso il cinema <Dionisio> la pellicola cinematografica ivi in proiezione; che, inviato il relativo rapporto alla Procura della Repubblica di Genova il 12 maggio 1986, questa il giorno successivo aveva convalidato il sequestro perchè <attiene al reato di pubblicazione di spettacoli osceni>; che avverso il decreto di convalida il <titolare del cinema> aveva avanzato richiesta di riesame, domandando, fra l'altro, <la caducazione del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del disposto dell'art. 224-bis c.p.p.>, in quanto <la trasmissione dell'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, il decreto di convalida di quest'ultima> sarebbero intervenuti oltre i termini indicati dalla legge - ha, con ordinanza del 20 maggio 1986, sollevato questione di legittimità dell'art. 224-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione condivisa dal Tribunale, i termini entro i quali la polizia giudiziaria deve tra smettere all'autorità giudiziaria il verbale di sequestro e quest'ultima procedere alla relativa convalida sarebbero meramente <ordinatori>;

che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato l'art. 21 della Costituzione, perchè-<consentendo che il sequestro possa protrarsi per un tempo non breve, e comunque addirittura indeterminato, essendo la convalida sempre legittima, in qualunque momento venga emessa>-la norma denunciata porrebbe <in pericolo beni garantiti dalla Costituzione: nel caso di specie, colpendo il provvedimento un prodotto dell'ingegno, esso viene a pregiudicare il diritto di libera manifestazione del pensiero>;

che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione, <in quanto in base alla l. 532/1982 mancherebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo esso previsto solo contro l'eventuale decreto di autorizzazione o contro il decreto di convalida>, la cui emanazione non e assoggettata ad alcun termine perentorio;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo ha omesso di indicare la norma della quale la polizia giudiziaria avrebbe fatto applicazione nell'eseguire il sequestro del film, mentre tale indicazione sarebbe stata-ai fini del dedotto contrasto con l'art. 21 della Costituzione-tanto più necessaria in quanto dal tenore del rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica il vincolo cautelare risulterebbe costituito in forza non delle norme del codice di procedura penale, ma dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, donde la necessità di verificare i rapporti di tale articolo con la norma denunciata;

e che, facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione ad un provvedimento di convalida sia pur <tardivamente> emesso, la questione, in quanto proposta per il <caso di mancata convalida>, deve ritenersi, ai fini del dedotto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, priva di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.