Ordinanza n.488 del 1988

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ORDINANZA N.488

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal T.A.R. della Sicilia, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui -ai fini ivi previsti-, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente, non consente l'equiparazione del servizio di osservazione aerea in zona di operazioni a periodo di effettivo comando di reparto in guerra e, conseguentemente, non estende il beneficio della promozione al grado superiore nella ausiliaria o nella riserva previsto nella norma impugnata a favore di quegli ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso trattamento;

considerato che l'equiparazione operata in forza dell'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dei regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328, era chiaramente predisposta ai limitati fini connessi alle contingenti esigenze belliche, mentre la norma impugnata, invocata allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera utili al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese le peculiarità professionali richieste dal grado superiore, che possono dirsi verificate solo nella sussistenza di tale specifico requisito;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza non omogenee, in considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata, la cui ragionevolezza trova puntuale riscontro nella limitata e contingente valenza della surricordata equiparazione;

che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.