Sentenza n.478 del 1988

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SENTENZA N.478

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante <Norme per la gestione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori>, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 19 settembre 1985, depositato in cancelleria il 27 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Giàn Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-La Regione ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost., dell'articolo unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che ha disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Secondo quest'ultima norma - adottata nel quadro di un aggiornamento della disciplina in tema di contributi, tasse e soprattasse universitarie già posta dal T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)-tali contributi possono essere richiesti dalle Università e dagli Istituti superiori, fino alla misura di L. l.000 per ciascun studente, <per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche>.

La gestione dei contributi in esame é stata disciplinata dalla legge di cui e causa mediante l'istituzione, presso ciascuna Università, di una speciale commissione del consiglio di amministrazione, composta pariteticamente da rappresentanti degli studenti e dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione dei fondi risultanti dalle contribuzioni in <attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria>, secondo le proposte formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà, fatta in ogni caso salva la destinazione di una quota pari al 50% dei contributi stessi per iniziative ed attività sportive.

2. - Il ricorso é infondato.

La formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non pertinenza dei contributi di cui e causa alla materia dell'assistenza scolastica gestita attraverso le opere universitarie e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferisco no, infatti, ad attività che non sono svolte dalle opere universitarie, bensì dalle organizzazioni rappresentative studentesche -attraverso cui si esprime una particolare forma di autonomia connessa all'istituzione universitaria-e che si realizzano in iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale oggettiva mente diverse dalle attività di assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza medica ecc.) riferibili alle opere universitarie.

Data l'estraneità della disciplina posta dalla legge impugnata rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di assistenza scolastica ed opere universitarie, il ricorso si presenta, dunque, infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono dalla comune premessa relativa all'inquadramento della disciplina in esame entro la sfera della assistenza scolastica gestita dalle opere universitarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429 recante <Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori> sollevata in via principale dalla Regione Liguria con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.