Sentenza n.470 del 1988

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SENTENZA N.470

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.M n. 198 del 23 agosto 1985), recante: <Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-La questione su cui la Corte é chiamata a pronunciarsi é la seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici é di individuazione degli organi muniti di potestà provvedimentale esterna.

Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservatori per le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il compito di verificare se i prodotti sementieri destinati all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla- osta ministeriale.

Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le funzioni attinenti al controllo di conformità, come sopra definito, sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad uffici regionali, come gli Osservatori per le malattie delle piante, il ricorso va rigettato.

2. - Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216 del 1987)-che ha ribadito, peraltro, un principio già affermato nella sentenza n. 35 del 1972 - non si può dubitare della <legittimità di disposizioni che consentono allo Stato, senza utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali>.

Per un verso, infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facoltà riconosciuta alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e, per un altro, questo principio, come ha più volte affermato questa Corte (sentt. n. 359 del 1985, n. 221 del 1988), risponde alle esigenze della <leale cooperazione> fra le componenti essenziali dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle autonomie nell'ambito di un disegno unitario.

In siffatto quadro, questa Corte non può esimersi dal sottolineare l'opportunità di intese, di accordi o di convenzioni tra lo Stato e le regioni interessate, allorquando dall'avvalimento degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie funzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta il ricorso e dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli Osservatori per le malattie delle piante per lo svolgimento dei compiti inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti sementieri, previsti dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 2 agosto 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.